Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23108 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23108 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Nacci Giuseppe, n. a Milano il 13/02/1982;

avverso la ordinanza del Tribunale di Monza, in data 14/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14/01/2013 il Tribunale del riesame di Monza ha
rigettato l’appello proposto nei confronti del provvedimento del Tribunale in
composizione collegiale di rigetto della richiesta di revoca del sequestro per
equivalente già disposto dal Gip nei confronti di Nacci Giuseppe per il reato di
cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs, n. 74 del 2000.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato tramite il Difensore.
Dopo avere premesso che le Sezioni Unite hanno affermato che la confisca per
equivalente, in relazione al reato di peculato, può essere disposto solo per il

Data Udienza: 23/04/2013

prezzo e non anche per Il profitto del reato, osserva che il rinvio effettuato
dall’art.1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 con riguardo ai reati tributari,
all’art. 322 ter c.p., in quanto generico, deve essere inteso con riferimento al
solo primo comma di questo e non anche al secondo, che è specificamente
mirato al delitto di corruzione attiva; ciò, tanto più perché, laddove il legislatore
ha avvertito la necessità di estendere le ipotesi di confisca al corrispettivo del
comma 1, c.p. Tale innovazione normativa corroborerebbe inoltre la tesi che
richiede una esplicita previsione legislativa nel caso di estensione dell’oggetto
della confisca per equivalente, vieppiù in ragione della natura sanzionatoria di
tale tipologia di confisca. L’avere inoltre il Tribunale trascurato tali
argomentazioni renderebbe non motivato il provvedimento impugnato.
Con un secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento all’art.14 delle
preleggi nonché carenza ed illogicità della motivazione, posto che ogni
interpretazione estensiva in materia di confisca verrebbe ad integrare una
violazione del divieto di analogia

in malam partem

con conseguente

incostituzionalità di una tale interpretazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Plurime e conformi decisioni di questa
Corte hanno statuito che, con riguardo ai reati tributari considerati dall’art. 1,
comma 143, della I. n. 244 del 2007, il sequestro preventivo, funzionale alla
confisca “per equivalente”, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma
anche per il profitto del reato posto che l’integrale rinvio alle “disposizioni di cui
all’articolo 322 ter del codice penale”, contenuto nell’art. 1, comma 143, della
legge n. 244 predetta, consente di affermare che, con riferimento appunto a
detti reati, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della
norma codicistica (tra le altre, Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi e altri,
Rv. 248618; Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010, Molon, Rv. 248058). Né, proprio
in ragione del rinvio all’art. 322 ter nella sua integralità, può lamentarsi che
l’interpretazione in questione sarebbe, come in particolare lamentato con il
secondo motivo, di natura estensiva e, dunque, non consentita.
Va infine osservato che a diverse conclusioni non può condurre neppure la
modifica dell’art. 322 ter, comma 1, attuata dall’art. 1, comma 75, lett. o) della
legge 6 novembre 2012, n. 190, per effetto della quale la confisca di beni di cui il
reo ha la disponibilità è consentita, per i delitti previsti dagli articoli da 314 a 320
c.p., per un valore corrispondente non più solo al prezzo del reato ma anche al
2

profitto, lo ha fatto con la legge n. 190 del 2012, modificativa dell’art. 322 ter,

profitto di esso. Tale modifica è infatti, con ogni evidenza, stata introdotta
proprio per consentire l’operatività del sequestro per equivalente del profitto in
relazione a quelle ipotesi per le quali l’esclusivo riferimento al prezzo non
consentiva di estendere al di là di esso l’oggetto della misura reale, in tal modo
essendosi adeguato il sistema interno alle indicazioni in tema di confisca di
valore desumibili da una serie di fonti internazionali ed europee tra cui le
Europea, che all’art. 2 impone agli Stati Membri di adottare “le misure necessarie
per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati
punibili con una pena della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore
corrisponda a tali proventi”; è evidente pertanto come tale modifica, lungi
dall’invalidare, come vorrebbe il ricorrente, l’interpretazione di questa Corte
fondata, come detto, sul richiamo all’art. 322 ter operato dall’art. 1, comma 143,
della I. n. 244 del 2007, si inserisca, anzi, nella medesima direttrice volta a
sanzionare compiutamente, attraverso lo strumento della confisca per
equivalente, le condotte illecite volte a procurare all’agente illeciti profitti, senza
irragionevoli distinzioni fondate sulla diversa tipologia dei reati posti in essere.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, e della somma indicata in dispositivo,
ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013
Il Co iglier est.

Il Pr ‘dente

decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell’Unione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA