Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23107 del 28/02/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23107 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
sul ricorso proposto da:
BONINI FERNANDO N. IL 27/03/1980
avverso la sentenza n. 1935/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 28/02/2014
Con sentenza in data 17/5/2012 la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la
sentenza ex art.442 cod. proc. pen. del 25/1/2006 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Macerata nei confronti del Sig. Fernando BONINI e, confermata la condanna
per il reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A) e applicata l’ipotesi di cui al
comma 2 dell’art.648 cod. pen. contestato al capo B, ha rideterminato la pena in 8 mesi di
reclusione e 2.000,00 euro di multa; fatti commessi il 19/3/2004.
Osserva la Corte che l’intera contestazione è coperta da prescrizione con conseguente
estinzione degli illeciti.
I fatti risalgono alla data del 19 marzo 2004 ed entrambe le contestazioni, applicate l’ipotesi
attenuata dell’art.648 cod. pen. e quella prevista dal comma 5 dell’art.73 del d.P.R. n. 309 del
1990 nei termini sanzionatori introdotti con il decreto legge n.146 del 2013 e successiva legge
di conversione, vedono il termine prescrizionale massimo maturare in sette anni e sei mesi;
anche calcolando il periodo di sospensione di giorni sessanta conseguente al rinvio per
impedimento disposto alla udienza del 28 settembre 2005, il termine di prescrizione è
maturato anteriormente alla sentenza impugnata, e precisamente il 18 novembre 2011.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 28/2/2014
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Il Presidente
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancata dichiarazione di
prescrizione del reato contestato al capo B.