Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23107 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 23107 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

sul ricorso proposto da:
BONINI FERNANDO N. IL 27/03/1980
avverso la sentenza n. 1935/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Con sentenza in data 17/5/2012 la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la
sentenza ex art.442 cod. proc. pen. del 25/1/2006 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Macerata nei confronti del Sig. Fernando BONINI e, confermata la condanna
per il reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A) e applicata l’ipotesi di cui al
comma 2 dell’art.648 cod. pen. contestato al capo B, ha rideterminato la pena in 8 mesi di
reclusione e 2.000,00 euro di multa; fatti commessi il 19/3/2004.

Osserva la Corte che l’intera contestazione è coperta da prescrizione con conseguente
estinzione degli illeciti.
I fatti risalgono alla data del 19 marzo 2004 ed entrambe le contestazioni, applicate l’ipotesi
attenuata dell’art.648 cod. pen. e quella prevista dal comma 5 dell’art.73 del d.P.R. n. 309 del
1990 nei termini sanzionatori introdotti con il decreto legge n.146 del 2013 e successiva legge
di conversione, vedono il termine prescrizionale massimo maturare in sette anni e sei mesi;
anche calcolando il periodo di sospensione di giorni sessanta conseguente al rinvio per
impedimento disposto alla udienza del 28 settembre 2005, il termine di prescrizione è
maturato anteriormente alla sentenza impugnata, e precisamente il 18 novembre 2011.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

L’st

ore

Il Presidente

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancata dichiarazione di
prescrizione del reato contestato al capo B.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA