Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23107 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23107 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Stan Cristian, n. a Calarasi (Romania) il 03/03/1987;

avverso la ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, in data 15/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’Ambrosio, che ha concluso per la devoluzione della questione alle
Sezioni Unite o, i subordine, per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/11/2012 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha
dichiarato inammissibile l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Stan
Cristian avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Enna
nel procedimento nei confronti di Matescu Florin avente ad oggetto un autocarro
Ford Transit, in quanto proposta da Difensore privo di procura speciale.
2. Ha proposto ricorso l’indagato; con un unico motivo, volto ad invocare la
violazione di legge, deduce che il Tribunale del riesame, nel ritenere necessaria

Data Udienza: 23/04/2013

la procura speciale, ha fatto leva su norme civilistiche non adeguatamente
coordinate con il complesso della disciplina in esame; lamenta ancora che, oltre
a non avere considerato la volontà del terzo come deducibile anche dalle
dichiarazioni rese ex art. 391 c.p.p., ha omesso, ove effettivamente la nomina
conferita non integrasse procura speciale, di assegnare all’instante un termine
onde munirsi di quest’ultima, come affermato anche dalla giurisprudenza di
324, comma 6, c.p.p., non esige che il difensore sia munito di procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto precisato che Stan Cristian, quale terzo interessato alla restituzione
dell’autocarro in sequestro, ha presentato ricorso personalmente avverso
l’ordinanza del tribunale di Enna che già aveva dichiarato inammissibile la
richiesta di riesame in quanto avanzata dal Difensore privo di procura speciale.
Tanto premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della
proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure
cautelari reali il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una
procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 c.p.p.,
dovendo quindi il ricorso presentato personalmente dall’interessato essere
dichiarato inammissibile (specificamente, Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010,
Arango Garzon, Rv. 246692; cfr. anche, con riferimento, analogamente, alla
necessità che, per la proposizione di tale ricorso il difensore del terzo dev’essere
munito di procura speciale, Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv.
239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n.
13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019).
Si è infatti affermato, simmetricamente rispetto a quanto affermato con riguardo
alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro
preventivo ad opera di parte diversa dall’imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942
del 20/10/2011, Porta Tenaglia Srl, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del
21/11/2006, Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo
interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell’indagato
e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in
giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad
assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione
nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di
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legittimità. In ogni caso, precisa che l’art. 127 c.p.p., come richiamato dall’art.

difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i
casi di atti cd. personalissimi. Non così, invece, si è precisato ancora, per il terzo
interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 c.p.p., è
portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare
personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso
il conferimento di procura alle liti al difensore. Né per il terzo interessato alla
difensore della persona offesa, dall’art. 101 c.p.p. richiamino quanto disposto per
l’imputato.
Indiscusso, dunque, che il terzo interessato debba essere munito di procura
speciale, va tuttavia registrata una difformità di Indirizzi di questa Corte quanto
alle conseguenze dell’inosservanza di tale regola, posto che, mentre da un lato si
è affermato che la carenza della procura speciale in capo al Difensore o, come
nella specie, la presentazione personale da parte del terzo, comportino
l’inammissibilità dell’impugnazione (in tal senso le già ricordate sopra Sez, 6, n,
13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del
13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008,
Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019;
Sez. 3, n, 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Sri, Rv. 252438; Sez. 2, n,
41243 del 21/11/2006, Tenda, Rv. 235403), dall’altra si è affermato che in tal
caso al giudice è fatto obbligo di assegnare alla parte un termine perentorio per
munirsi di una valida procura, non potendo, dunque, l’impugnazione essere
dichiarata Oca et immediate inammissibile (in tal senso, Sez. 6, n. 1289 del
20/11/2012, Cooperativa Leonardo da Vinci Ari, Rv. 254287; Sez. 3, n. 11966
del 16/12/2010, Pangea Green Energy Sri, Rv. 249766).
Ritiene il collegio di dovere aderire al primo Indirizzo.
Le pronunce che hanno formulato il secondo orientamento muovono infatti dalla
considerazione della necessità di applicare, nella specie, il disposto dell’art. 182,
comma 2, c.p.c. nel testo modificato dalla I. n. 69 del 2009, che prevede
appunto per il giudice l’obbligo di assegnare alle parti, ove venga rilevato un
difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione o altro vizio comportante
la nullità della procura, un termine perentorio per la costituzione della persona
cui spetti la rappresentanza o assistenza.
Sennonché un tale assunto pare porsi in contrasto con il principio secondo cui
l’esercizio dell’azione civile (cui sarebbe, appunto, equiparata l’azione del terzo
volta a richiedere la restituzione del bene), in quanto inserita all’interno del
processo penale, non può, evidentemente, non seguire, tendenzialmente, le
regole proprie di quest’ultimo (cfr., sia pure con riferimento alla prescrizione,
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restituzione operano norme che, alla stessa stregua di quanto previsto per il

Sez. 4, n. 38773 del 12/07/2011, Fantozzi, Rv. 251432; vedi anche Sez. 1, n.
3739 del 10/01/1992, Leo, Rv. 190052), sempre fatta salva, peraltro, la
necessità di colmare eventuali vuoti attraverso l’applicazione di norme
specificamente dettate dal codice di rito civile che, in conseguenza di tali lacune,
debbano, evidentemente, intendersi come implicitamente richiamate. Nella
specie, nessuna norma del codice di procedura penale prevede che il giudice sia
parte un termine per “sanare” tale carenza; al contrario, la conseguenza
dell’inammissibilità tout court discende pianamente dal mancato rispetto dell’art.
101 c.p.p., che, essendo norma di per sé compiuta ed autosufficiente, non
appare abbisognare, per la sua operatività, del richiamo a norme collocate nel
codice di procedura civile. Né sarebbe dato individuare, in un tale assetto, la
presenza di manifeste irragionevolezze idonee ad imporre letture,
costituzionalmente orientate, che ad una necessità di integrazione nel senso
appena visto dovrebbero condurre.
4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013
Il Co

igli r est.

residente

tenuto, a fronte di una carente rappresentanza od assistenza, ad assegnare alla

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