Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23105 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23105 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO NELLO N. IL 12/03/1944
avverso la sentenza n. 6310/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 28/02/2014
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Con sentenza in data 12/12/2011 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente confermato la
sentenza del 24/5/2007 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Castelnuovo di Porto con cui il Sig.
Nello D’AGOSTINO è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.349 cod. pen.
previa dichiarazione di estinzione per prescrizione delle restanti ipotesi contravvenzionali.
Osserva la Corte che il beneficio dell’indulto non è stato richiesto in sede di motivi di appello,
così che non sussiste alcun vizio motivazionale della sentenza sul punto. Come, noto, poi,
l’indulto può trovare applicazione, qualora ne sussistano i presupposti, in sede esecutiva, con
al conseguenza che nessun pregiudizio può essere lamentato in concreto dal ricorrente.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014
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Il Presidente
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per omessa applicazione dell’indulto.