Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23103 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23103 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCO FRANCO N. IL 13/12/1959
avverso la sentenza n. 257/2012 TRIBUNALE di PAOLA, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Con sentenza in data 18/3/2013 del Tribunale di Paola il Sig. Franco FALCO è stato
condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dagli artt.81
cod. pen. e 112 e 129 del d.lgs. n.81 del 2008, accertato il 20/3/2009.

Osserva la Corte che il ricorrente, coerentemente con la volontà di avanzare atto di appello,
propone censure che introducono contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la Corte a
rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di richieste estranee al
giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante giurisprudenza, secondo cui è
“preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco,
rv 234148).
Va rilevato, peraltro, che il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione tempestiva di rinuncia al
ricorso, così che, venuto meno l’interesse all’impugnazione, difetta un requisito di ammissibilità
dell’impugnazione stessa ex art.568, comma 4, cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

DEPOgITATA

Avverso tale decisione è stato proposto atto di appello, da qualificarsi come ricorso in quanto
proposta contro sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, col quale si lamenta:
indeterminatezza del capo d’imputazione e assenza di prove sulla natura e localizzazione dei
lavori.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA