Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23103 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 23103 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d’Appello di Cagliari nel
procedimento nei confronti di :
Brau Quirico Francesco Andrea, n. a Sassari il 22/03/1960;

avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari in data 11/07/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Volpe, che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Cagliari, qualificato il ricorso come opposizione;

RITENUTO IN FATTO
1. Il P.G. presso la Corte d’Appello di Cagliari ha proposto ricorso nei confronti
dell’ordinanza in data 11/7/2012 con cui la Corte d’Appello stessa ha disposto la
restituzione, previa revoca della confisca, alla “Iccrea Banca Impresa Spa” di
ventiquattro case mobili concesse in leasing dalla stessa a Francesco Quirico
Andrea Brau e già confiscate nel procedimento, definito con sentenza di
condanna dello stesso del Tribunale di Oristano, confermata dalla predetta Corte,

Data Udienza: 23/04/2013

per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1 e
1 bis, del d. Igs. n. 42 del 2004.

2. Il P.G. ricorrente, dopo avere premesso che le predette case mobili,
appartenenti alla suddetta società, ritenuta estranea ai reati, erano state date in
leasing all’imputato e che era stato omesso il pagamento del canone, deduce la

all’omessa attesa della decisione definitiva del procedimento penale cui dovrebbe
conseguire di diritto la confisca del bene. Richiama i principi della giurisprudenza
di legittimità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento della predetta misura
anche nei confronti di terzi che non abbiano adottato tutte le necessarie
informazioni sulla sussistenza di un titolo abitativo nonché sulla compatibilità
dell’immobile con gli strumenti urbanistici della zona e ricorda che anche
l’articolo 174 del trattato di Lisbona prevede la salvaguardia,

tutela e

miglioramento della qualità dell’ambiente come fondamento basilare della
politica comunitaria. Nella specie l’ordinanza impugnata ha ritenuto che la banca
abbia documentato la sua estraneità ai reati commessi dall’utilizzatore poiché nei
contratti era specificato l’obbligo per costui di utilizzare i beni oggetto della
locazione nel rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge e dai
regolamenti locali. Tuttavia, al di là di tale clausola di stile, il terzo non avrebbe
proceduto alle necessarie verifiche limitandosi ad un parziale controllo della
situazione concessoria amministrativa; al contrario, anche secondo la stessa
giurisprudenza di legittimità, era dovere della banca verificare i titoli che
potevano rendere legittima la lottizzazione che con le case mobili si stava
realizzando, considerata la vicinanza alla costa e l’esistenza di vincoli di natura
ambientale. Chiede dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La Iccrea banca impresa ha presentato memoria con la quale contesta l’assunto
del ricorrente osservando che lo stesso sarebbe fondato ove si versasse in ipotesi
di leasing immobiliare e non invece strumentale. Infatti, solo nel primo caso, la
concedente, acquistando un immobile su scelta e indicazione dell’utilizzatore per
concederlo in locazione finanziaria, avrebbe dovuto verificare la conformità alle
norme amministrative o urbanistiche edilizie. Nella specie, invece, i contratti con
i quali le case sono state concesse in locazione riguardano una locazione
finanziaria strumentale, ovvero l’acquisto di cespiti strumentali all’esercizio
dell’impresa dell’utilizzatore ma non iscritti in alcun pubblico registro.
Conseguentemente, la concedente non può entrare nell’ambito dello svolgersi del
processo produttivo imprenditoriale dell’utilizzatore per controllare se lo stesso
sia munito delle necessarie licenze ed autorizzazioni; nel leasing strumentale, del
2

violazione dell’articolo 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione

resto, il concedente si limita a fornire la provvista finanziaria atta a mettere a
disposizione dell’utilizzatore un bene che quest’ultimo impiegherà nel processo
produttivo, non potendo quindi rispondere del suo utilizzo. Rileva poi che mentre
l’articolo 44 comma 2 cit. si riferisce ad opere abusivamente costruite, nella
specie si versa in ipotesi di casette mobili portate sul luogo complete in ogni loro
parte ed ivi apposte ma non edificate, non divenendo neppure accessione del

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va preliminarmente osservato che nella specie la revoca della confisca è stata
disposta dalla Corte, in data 11/07/2012, successivamente alla pronuncia di
conferma della sentenza di condanna nei confronti dell’utilizzatore dei manufatti
Brau e prima che la medesima divenisse definitiva, essendo stato il relativo
ricorso per cassazione rigettato da questa Corte in data 18/12/2012. La predetta
revoca è stata, in particolare, disposta a seguito della richiesta in tal senso della
“Iccrea Banca Impresa Spa”, che, quale concedente in leasing i manufatti, e
deducendo la propria veste di terza estranea al giudizio, ha chiesto, sul
presupposto della propria buona fede, la restituzione dei medesimi. Ed in effetti
questa Corte ha già chiarito che, in simili evenienze, il terzo estraneo al giudizio
non ha alcuna possibilità di impugnare la sentenza nella quale sia stata disposta
la confisca del bene, come nella specie, sottoposto a sequestro preventivo, ma
ha due strade di tutela, potendo, per una prima via, chiedere, ex art. 263,
comma 1, c.p.p., la restituzione del bene al giudice della cognizione, il quale
decide applicando analogicamente la procedura dell’incidente di esecuzione,
decidendo de plano, e, per una seconda, attendere che diventi definitiva la
sentenza e poi proporre incidente di esecuzione, che, se anche deciso in camera
di consiglio, dà adito a presentare prima l’opposizione e poi il ricorso per
cassazione. Si è ulteriormente chiarito, poi, che, anche nel primo caso, e sempre
in analogia con il procedimento di esecuzione, avverso la decisione del giudice
della cognizione, deve essere proposta opposizione e poi, eventualmente, ricorso
per cassazione (Sez. 1, n. 42107 del 30/10/2008, Banca Antonveneta Spa, Rv.
241844; Sez.2 n. 14146 del 14/03/2001, Coln, Rv. 218641). A giustificazione di

tale percorso va infatti precisato che avverso l’ordinanza in tal modo pronunciata
non è infatti previsto alcun mezzo di impugnazione, contemplato infatti dall’art.
263 c.p.p. unicamente con riguardo alla fase delle indagini preliminari e non
anche alla fase del giudizio, da ciò derivando la necessità, per non lasciare vuoti

terreno su cui insistono.

da,

di tutela, di ricorrere, dunque, all’applicazione analogica della disciplina in tema
di procedimento di esecuzione.
Ne deriva, dunque, che avverso l’ordinanza di revoca della confisca pronunciata
dalla Corte cagliaritana il P.G. avrebbe dovuto interporre opposizione avanti la
stessa Corte a norma dell’art. 667, comma 4, c.p.p come richiamato dall’art.
676 c.p.p. e non già ricorso per cessazione. Né è di ostacolo il fatto che

contraddittorio delle parti, posto che, secondo l’indirizzo del tutto prevalente di
questa Corte, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in materia di
confisca, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma
4, c.p.p. sia che abbia provveduto irritualmente, come nella specie, ex art. 666
c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione; infatti, anche nel secondo
caso, il ricorrente è stato comunque privato della fase del “riesame” del
provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del
giudice di legittimità, ha cognizione piena, anche nel merito, delle doglianze
dell’interessato (da ultimo, tra le tante, Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012,
Filomena, Rv. 252572; Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, Banca Nuova Spa e
altri, Rv. 245130; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami e altro,
Rv.237897).
Escluso dunque, in adesione all’indirizzo di assoluta predominanza di questa
Corte (vedi, da ultimo, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248634;
Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, Banca Nuova Spa e altri, Rv. 245130), che il
ricorso per cessazione proposto debba essere dichiarato inammissibile, lo stesso
va invece convertito, ex art. 568, comma 5, c.p.p., in opposizione con
trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Cagliari.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ordina la trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Cagliari.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2013

Il Co

est.

Presidente

l’ordinanza sia stata irritualmente pronunciata non già de plano bensì nel

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