Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23102 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23102 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Fanelli Pasquale, n. a Vibo Valentia il 28/06/1977;

avverso la ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia in data 11/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni dell’Avv. De Ceglia in sostituzione dell’Avv. Lojacono, che ha
concluso per l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/10/2012 il Tribunale del riesame di Vibo Valentia, in
accoglimento dell’appello proposto dal P.M., ha disposto nei confronti di Fanelli
Pasquale il sequestro preventivo di area adibita a sala da ballo per il reato di cui
all’art. 681 c.p. in relazione agli artt. 80 T.u.l.p.s. e 4, commi 1 e 3, del d. P.R.
n. 151 del 2011.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato.

Data Udienza: 23/04/2013

Con un primo motivo lamenta falsa applicazione dell’art. 321 c.p.p. sul
presupposto che il possesso di licenza ex art. 68 T.u.l.p.s. e il numero di persone
presenti nel locale di 183 dovrebbero ostare alla configurabilità del reato; del
resto, neppure in precedenza si sarebbe mai raggiunto un numero di presenze
superiori a quello di 200.
Con un secondo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 68

presenza la sera del 24/08/2012 di circa 250 persone; aggiunge, quanto alla
violazione dalla normativa prevenzione incendi, che a fronte del fatto che egli ha
regolarmente presentato la Scia di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 121 del 2011,
legittimante l’immediata esecuzione dei lavori e l’esercizio dell’attività, e ha
provveduto poi all’integrazione documentale richiesta, il sequestro intervenuto
sarebbe illegittimo in quanto affetto da eccesso di potere.
Quanto alla norma di cui all’art.80, deduce che la stessa deve essere letta
congiuntamente all’art. 68 T.u.l.p.s. che prevede la necessità della licenza
comunale per l’esercizio di attività di intrattenimento; nella specie egli ha
ottenuto licenza dei Comune di Pizzo idonea a far ritenere regolarmente
autorizzata l’attività di intrattenimento. Né gli può essere imputata la mancanza
del parere della Commissione di vigilanza, quale atto, tra l’altro, meramente
preparatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è infondato. Come correttamente spiegato dall’ordinanza
impugnata la finalità della licenza di cui all’articolo 68 T.u.l.p.s., il cui possesso è
invocato dal ricorrente quale presupposto dell’insussistenza del fumus del reato,
attiene non già ai profili relativi alla tutela della sicurezza e dell’incolumità
pubblica, posti a fondamento dell’illecito contravvenzionale di cui all’articolo 681
c.p. per il quale si procede, bensì ai diversi profili di ordine pubblico e di
tranquillità pubblica; e questa stessa Corte ha costantemente chiarito come le
contravvenzioni di cui agli artt. 666 e 681 c.p., rispettivamente riguardanti
appunto la prima i profili relativi ad ordine pubblico e sicurezza e la seconda i
profili riguardanti la tutela della pubblica incolumità, ben possono tra loro
concorrere (sez.1, n. 4663 del 20/09/1996, Poggi, Rv. 205746), da ciò appunto
dovendo ricavarsi la diversa ratio alle stesse attinente.
Conseguentemente, il fatto che nella specie il ricorrente fosse munito della
licenza di cui all’articolo 68 citato non incide sulla struttura della contravvenzione
in oggetto e, dunque, per quanto attinente la fase processuale in esame, sul

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e 80 T.u.l.p.s. e 681 c.p. contesta il ragionamento presuntivo effettuato circa la

fumus della stessa. Nessun rilievo inoltre può rivestire ai fini in questione il
numero delle persone presenti nel locale al momento dell’accesso dei
verbalizzanti, evidentemente indifferente rispetto al presupposto di specie del
reato addebitato, che ben può consistere anche nella mancanza della licenza di
cui all’articolo 80; si è infatti già chiarito come detta contravvenzione sia
configurabile non solo nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate a tutela

licenza nella quale dette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute (Sez. 5,
n. 218/03 del 11/12/2002, Carolei, Rv. 223031).

4. Anche il secondo motivo è infondato prospettando deduzioni, relative alla
presentazione di Scia e, nuovamente, al numero delle persone rinvenute nel
locale, ancora una volta inconferenti rispetto alla ragione del sequestro fondata,
come appena detto, sulla mancanza della licenza di cui all’articolo 80, non
surrogabile in altro modo. Né sono prospettabili questioni relative all’elemento
psicologico, superate motivatamente dai tribunale del riesame sul presupposto
della evidente conoscenza da parte dell’indagato dell’assenza di una pronuncia
della commissione di vigilanza e, dunque, della conseguente licenza ex art. 80.

5. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013

sidente

dell’incolumità pubblica ma anche nel caso in cui manchi del tutto la prescritta

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