Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23101 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23101 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO DOMENICO RUGGERO N. IL 27/10/1953
avverso la sentenza n. 324/2012 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Con sentenza in data 18/10/2012 del Tribunale di Lamezia Terme il Sig. Domenico Ruggiero
CARUSO è stato prosciolto dal reato sub A) e condannato alla pena di 1.000,00 euro di
ammenda in relazione al reato previsto dagli artt.81 cod. pen. e 64-72 e 93-95 del d.P.R. 6
giugno 2001, n.380, accertato il 20/9/2007.
Avverso tale decisione è stato proposto atto di appello, da qualificarsi come ricorso avverso
sentenza inappellabile ex art.593, comma 3, cod. proc. pen., col quale si lamenta:

Trattandosi di impugnazione proposta direttamente dal Difensore non iscritto all’albo speciale
per il patrocinio davanti questa Corte, si è in presenza di contrasto con la previsione
dell’art.613 cod. proc. pen. e di conseguente inammissibilità dell’impugnazione stessa.
Quanto alla richiesta dichiarazione di prescrizione del reato, lo stesso impugnante colloca la
data di maturazione del termine nel mese di novembre del 2012, data successiva alla
pronuncia della sentenza impugnata. Va così considerato che alla inammissibilità del ricorso
consegue la non rilevanza in questa sede dell’avvenuta maturazione dei termini massimi di
prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza impugnata, nonché in epoca anteriore
alla sentenza di appello nei casi in cui la prescrizione stessa non sia stata dedotta in quella
sede e non sia stata rilevata (Sez.Un., n.32 del 22 novembre-22 dicembre 2000, rv 217266;
n.33542 del 27 giugno-11 settembre 2001, rv 219531; n.23428 del 22 marzo-22 giugno 2005,
rv 231164).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

L’E e s re

Il Presidente

a) Inadeguatezza del quadro probatorio; b) prescrizione del reato.

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