Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23099 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23099 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUSSANI MORENO N. IL 27/11/1976
MARTUSCELLI ANDREA N. IL 12/03/1972
avverso la sentenza n. 3587/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma, ha confermato il decisum di
prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità
di Moreno Giussani e Andrea Martuscelli per il reato ex artt. 110 cod.pen., e 73 co. 1, 80 co. 2,
d.P.R. 309/90, con condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia;

-che la difesa del Martuscelli ha proposto ricorso, con i seguenti motivi: mancata assunzione di una
prova decisiva con riferimento sia alla omessa acquisizione delle riprese della pista, sia al non
effettuato rilevamento delle impronte digitali del coimputato Giussani sul pacco, contenente lo
stupefacente; vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità del
Martuscelli in ordine al reato ex art. 73, d.P.R. 309/90, in particolare con riferimento alla ritenuta
infondatezza della tesi alternativa, fornita dagli imputati e dalle difese e alla irrilevanza degli
accertamenti istruttori richiesti; violazione di legge in punto di diniego della attenuante ex art. 114
cod.proc.pen.;
-che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica ulteriormente le ragioni posate
a sostegno dei motivi di ricorso;
-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, emergono la logicità e
la correttezza della argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito in relazione alla
ritenuta concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo agli imputati;
-che le doglianze, formulate nelle rispettive impugnazioni, attinenti al diniego di assunzione delle
invocate prove non possono trovare ingresso in quanto i prevenuti hanno chiesto di essere giudicati
con rito abbreviato, quindi allo stato degli atti, per cui non possono eccepire alcunchè sul punto;
-che, sostanzialmente, i ricorrenti propongono una tesi alternativa a quella sostenuta dal decidente,
che, però, contrasta con gli esiti delle acquisizioni istruttorie e non inficia la logicità del discorso
giustificativo. sviluppato dai giudici di merito;
-che, peraltro, la Corte territoriale ha fornito pieno ed esaustivo riscontro alle censure libellate in
sede di appello dai prevenuti, evidenziandone la completa inconferenza;
-che la concessione della attenuante ex art. 114 cod.pen. in favore del Martuscelli non è ravvisabile,
in dipendenza di quanto evidenziato dalla Corte distrettuale in ordine al programmato piano da parte
dei prevenuti. con reperimento delle divise, dei tesserini di riconoscimento e del veicolo, cioè della
accurata preparazione che, in effetti, consentì agli stessi di muoversi liberamente nell’area in
questione, rimanendo confusi tra il personale autorizzato, al fine di commettere il reato contestato;
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

-che il Giussani personalmente ha proposto ricorso per cassazione, con i seguenti motivi: erronea
valutazione delle emergenze istruttorie, che ha determinato il decidente ad affermare la
colpevolezza del prevenuto in ordine al reato ad esso contestato; violazione del diritto di
controprova.

Così deciso in Roma il 28/2/2014.

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