Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23098 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23098 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Materazzi Marina, nata a Roma il 9.10.61
Materazzi Patrizia, nata a Roma il 7.11.58
imputate artt. 110 c.p. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 6.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùiliri;
osserva

Le ricorrenti sono state accusate di avere, in concorso tra loro, ceduto a Concordia
Lucio, due dosi di cocaina. Per tale motivo, esse sono state condannate, previa riconduzione
del fatto nell’alveo del comma 5 dell’art. 73 T.U. stup..
Con il presente gravame, proposto contro la sentenza della Corte d’appello che ha
confermato la prima condanna – esse si dolgono del mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Come noto, la decisione
sulle circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. è frutto di un apprezzamento di merito nel quale il
giudice fa uso del proprio potere discrezionale. La pronuncia a riguardo diviene inoppugnabile
nella misura in cui essa sia stata adeguatamente motivata sulla base delle emergenze

Data Udienza: 28/02/2014

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuna, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuna, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

processuali e sia quindi possibile escludere il dubbio di essere al cospetto di mero arbitrio »(sez.
I, 4.11.04, Palmisani, Rv. 230591).
Deve anche soggiungersi che la funzione di adeguamento della pena al caso concreto svolta dalle attenuanti generiche – è correlata alla sussistenza obiettiva di situazioni o
circostanze non rientranti tra quelle già codificate (ma che presentano connotazioni tanto rilevanti e
speciali da esigere una più incisiva e particolare, considerazione). Si richiedono, in altri termini, «elementi
di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle
circostanze in parola» (sez. I, 22.9.93, Stelitano, Rv. 195339).
Orbene, nella specie, i giudici hanno fatto notare – come dato negativo – che Materazzi
Marina è gravata da tre condanne specifiche e che Materazzi Patrizia ha un carico pendente
anch’esso specifico né è a dire che la stessa difesa abbia evidenziato la ricorrenza di elementi
positivi.

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