Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23097 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23097 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAZZARIN ARRIGO N. IL 29/08/1937
avverso la sentenza n. 5427/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Con sentenza in data 23/4/2012 la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la
sentenza del 15/2/2008 emessa ex art.442 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Sig. Arrigo LAZZARIN e, pronunciata
assoluzione per il reato sub A) perché il fatto non sussiste, dichiarato estinto per prescrizione il
reato sub G) e dichiarati estinti per prescrizione i reati sub C), D) ed E) limitatamente ai fatti
commessi negli anni 2002 e 2003, lo ha condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi e 20 giorni di
reclusione in ordine alle restanti violazioni detd.lgs. 10 marzo 2000, n.74.

Considerato che mentre la parte pubblica ha interesse a far valere l’omessa applicazione delle
pene accessorie quale vizio di legalità del trattamento, con conseguente potere del giudice
dell’impugnazione di porre rimedio all’omissione, non si ravvisa un interesse corrispondete
dell’imputato ricorrente a dolersi di una omissione a lui favorevole. Considerato che l’eventuale
iniziativa assunta in sede di giudizio di esecuzione consentirebbe al ricorrente di partecipare
alla valutazione e far valere le proprie ragioni in quella sede, così che non si ravvisano rischi di
limitazione del diritto di difesa.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

Il Presidente

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta l’esistenza di una
violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di applicare e quantificare le pene
accessorie che il primo giudice non ha inflitto.

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