Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23093 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23093 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Calì Giovanni Giuseppe, nato a Caltanissetta il 3.7.74
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la appello di Caltanissetta del 25.6.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

La Corte d’appello, nel confermare la condanna inflitta al ricorrente per la violazione
dell’art. 73 T.U. sup., ha respinto anche la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui al
comma 5.
Di ciò si duole il ricorrente sostenendo che la stessa sentenza di primo grado aveva dato
atto di quanto fosse sprovveduto l’imputato ed il fatto dovesse essere giudicato occasionale.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
La doglianza si basa, altresì, su di un implicito invito a riesaminare i fatto ed a giudicarli
in modo più benevolo. Il punto è, però, che questo non è compito della S.C.. Oltretutto, quella
di cui all’art. 73 co. 5 T.U, 309/90 è una circostanza che, così come l’aggravante ex art. 80
co. 2 (Sez. VI 13.11.92, de Vitis, Rv. 192491), ovvero le attenuanti generiche (sez. I, 4.11.04, P.G. in proc.
Paimisani, Rv. 230591) sopraggiunge all’esito di un apprezzamento di fatto che è insindacabile in
sede di legittimità, purché il giudice di merito dia conto della valutazione operata.
Certamente il giudice di merito ha, nella specie, dato conto della propria scelta
valorizzando il dato ponderale che, seppure non imponente era considerevole (7378 dosi di

Data Udienza: 28/02/2014

hashish e 528 di cocaina) e sottolineando che, a fronte dello scarso grado di purezza
dell’hashish vi era quello molto elevato della cocaina (sostanza anche più pericolosa). Infine la
Corte richiama anche l’attenzione sul fatto che la determinazione a delinquere dell’imputato
era stata tale che, sebbene avesse difficoltà familiari a causa della perdita del lavoro, non
aveva esitato ad esporsi in maniera assolutamente incompatibile pur di procurarsi la droga.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nendienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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