Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23092 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23092 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRESTA PASQUALE N. IL 27/06/1981
avverso la sentenza n. 579/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 24/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/02/2014
Ritenuto:
-che avverso detta pronuncia la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante ex co. 5, art. 73,
d.P.R. 309/90;
-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, emergono la logicità e
la correttezza della argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito in punto di
diniego della attenuante di lieve entità: ad avviso della Corte distrettuale. a giusta ragione, non
ricorrono i presupposti per la applicazione della ipotesi di cui al co. 5, citato art., avuto riguardo al
significativo quantitativo di sostanza stupefacente, di diverso tipo, di sostanza per il taglio della
droga e di attrezzatura varia per la pesatura, dati, questi, di certo incompatibili con il giudizio di
scarsa offensività, connaturante l’attenuante in questione, che, peraltro, depongono per una attività
illecita ben organizzata;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma del
decisum di prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Pasquale Presta
per il reato ex art. 73 co. 1 bis, d.P.R. 309/90, per illecita detenzione e cessione di sostanze
stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, previa esclusione della continuazione, ha rideterminato la
pena in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, con revoca della interdizione dai
pubblici uffici e conferma nel resto;