Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23091 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23091 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLE PIANE MASSIMO N. IL 08/02/1960
avverso l’ordinanza n. 608/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
24/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Avverso tale decisione il sig. Delle Piane propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi
lamentando: errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per essere il
sequestro operato nei confronti di persona estranea al reato e in difetto del requisito di
pertinenzialità delle cose rispetto al reato contestato.
Il ricorso è palesemente infondato. Va premesso che il ricorso non sottopone a contestazione
l’originaria relazione tra la società “Gestioni Patrimoniali” e la società “Villa Tuscolana”, così che
la Corte deve ritenere indiscusso che la cessione delle quote della “Gestioni Patrimoniali” sia
stata operata dal sig.Savastani nell’ambito dei suoi poteri di amministratore della società del
gruppo Lo Sole. Non può, dunque, ritenersi viziata la motivazione con cui l’ordinanza
impugnata qualificata tale cessione come simulata in relazione a quanto forma oggetto del
capo d) dell’imputazione provvisoria. Detta simulazione, che l’ordinanza (pagg.3 e 4)
motivatamente desume anche dalle giustificazioni offerte dallo stesso ricorrente, è stata
logicamente considerata integrante il “fumus” del reato ex art.11 del d.lgs. 10 marzo 2000,
n.74. Da tali elementi la Corte desume la correttezza del ragionamento dei giudici del riesame
allorché ritengono che il trasferimento di quote debba porsi in relazione al progetto di sottrarre
i beni immobili al recupero del credito d’imposta erariale. A ciò consegue che le quote
societarie e gli immobili posseduti dalla società “Gestioni Immobiliari” costituiscono oggetto
diretto del reato ex art.11, citato, e non possono essere considerati immotivatamente o non
correttamente attinti dalla misura cautelare. Diversi e non rilevanti rispetto all’odierno ricorso
sono i profili che concernono l’eventuale responsabilità penale dell’odierno ricorrente, il quale,
peraltro, alla luce della contestazione non può certo qualificarsi come soggetto “estraneo” al
reato che sarebbe stato commesso mediante un trasferimento simulato di quote in suo favore.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
conseguente onere per
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

di,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

DEPO’ZITATA
IN
CANCELLERIA
– 3 Gni 7014

1

Con ordinanza in data 24 luglio 2013 il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ha rigettato
la richiesta presentata dal sig. Massimo DELLE PIANE avverso il decreto di sequestro
preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede nell’ambito del
procedimento per violazioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 a carico di Savastani e altri. Tale
sequestro concerne due unità immobiliari intestate alla società “Gestioni Patrimoniali S.r.l.”, le
cui quote sarebbero state cedute in modo simulato al sig. Delle Piane dallo stesso Savastani al
fine di sottrarre i cespiti al recupero del credito erariale vantato dallo Stato per oltre due
milioni di euro nei confronti del gruppo Lo Sole per il quale detto Savastani operava quale
amministratore della società capofila.

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