Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23091 del 12/01/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23091 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 638/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 12/01/2016

RG. 2825/2015 A.A.
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione dell’art.192 c.p.p. e dell’art.133 c.p., carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena (art.606 lett.b) e),
c.p. p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute

legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in
ordine all’attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese (che hanno dichiarato che l’imputato ha
compilato gli assegni in loro presenza e assicurato che tratta vasi di titoli validi v.pag.2), che in
ordine alla dosimetria della pena in considerazione dei precedenti e in mancanza di censure in
sede d’appello ammissibili (v.pag.3).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali

I versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
12.1.2016

infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di

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