Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23090 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23090 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Hamraoui Tarik

nato il 27.4.1988

avverso la sentenza del 3.2.2012
della Corte di Appello di Bologna
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Francesco Salzano, che
ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Data Udienza: 09/05/2013

1. Con sentenza del 19.4.2012 la Corte di Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio ex
art.627 c.p.p., confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna del 28.5.2009, con la quale
Hamraoui Tarik era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro
2.200,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi di lieve entità
di cui al comma 5.
Ricordava la Corte territoriale che la notte del 2.4.2008 la polizia aveva identificato, mentre
uscivano da uno stabile in Faenza (già sotto osservazione perchè indicato come luogo
dispaccio), Montanari Maicol e Boccali Mirko i quali riferivano di aver acquistato una bustina di
cocaina da Bella Mohamed e che in precedenza avevano effettuato altri acquisti di sostanza
stupefacente dal medesimo Bella con la compartecipazione di Hamraoui.
Tanto premesso, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla piena
utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti di sostanza stupefacente, rilevava la Corte,
disattendendo i motivi di appello, che non vi era alcuna contraddizione nelle dichiarazioni del
Montanari e del Boccali e che le modalità del riconoscimento fotografico non erano certo
fuorvianti.
Per il ruolo non secondario nell’attività di spaccio e per il precedente specifico, non potevano
essere concesse le circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta non era suscettibile di
riduzioni.
2.Ricorre per cassazione Hamraoul Tarik, a mezzo del difensore, denunciando con il primo
motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle
dichiarazioni rese dai ritenuti acquirenti di sostanza stupefacente.
I Giudici di merito, pur dando atto della incoerenza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese
da Montanari Maicol, concludono poi per la loro affidabilità.
La Corte territoriale avrebbe dovuto inoltre individuare rapporto concorsuale dato dal
ricorrente al fine di escludere che ci si trovasse in presenza di semplice connivenza. Infine
avrebbe dovuto specificare in base a quali elementi l’utenza telefonica indicata da Aloisi
Andrea fosse stata sempre in uso all’imputato.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt.62 bis, 133 e 163 c.p. e la illogicità
della motivazione, avendo la Corte territoriale negato il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, nonostante il profilo modesto della condotta posta in essere ed il non
rilevante precedente specifico commesso in età minorile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese
dagli acquirenti della sostanza stupefacente.
Le Sezioni Unite di questa Corte, in relazione alla “posizione” dell’acquirente di modiche
quantità di sostanze stupefacenti, hanno affermato, infatti, il condivisibile principio che quando
non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, il predetto “deve essere sentito, nel
corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine,
che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale”
(cfr.Cass.sez.un.n.21832 del 22.2.2007-Morea).
3. Contrariamente, a quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale ha, poi, ampiamente
argomentato in ordine alle dichiarazioni rese dal Montanari e dal Boccali e, attraverso un
puntuale esame delle stesse, ha escluso che vi potessero essere contraddizioni tali da indurre a
ritenerle inaffidabili (pag.3 sent.).
Il ruolo avuto dal ricorrente è stato ben delineato, avendo la Corte territoriale accertato che il
prevenuto era stato indicato come venditore alternativo al Bella in circa 20 occasioni nei due
mesi precedenti.

2

RITENUTO IN FATTO

4. In ordine al trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha dato conto dell’esercizio del
potere discrezionale, assumendo che li ricorrente non appariva meritevole del riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche per le modalità seriali della condotta, per il ruolo avuto
(non certo gregario, ma alternativo ed intercambiabile), per il precedente specifico nonostante
la giovane età.
Tale motivazione risulta adeguata ed immune da vizi logici per cui non è sindacabile in questa
sede di legittimità
E’ pacifico invero che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, quindi, scendere alla valutazione di ogni
singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi,
nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante
rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo
accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi,
suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e
superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice dl secondo grado può trascurare le
deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli
elementi di cui alrart.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa
della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o
destituite di fondamento (cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del 3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del
16.6.2010).
5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 9.5.2013

Quanto alle dichiarazioni dell’Alolsi ha evidenziato la Corte che il predetto aveva fornito il
numero dell’utenza dell’Imputato, a cui si rivolgeva preannunciando il suo arrivo e che si
trattava di ulteriore riscontro all’ipotesi accusatoria.

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