Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23089 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23089 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL ATTAR HASSAN N. IL 08/07/1981
avverso la sentenza n. 10184/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/02/2014
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Padova ha applicato, su
richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa a carico di
Hassan El Hattar, imputato del reato ex art. 73, co. 1 bis, d.P.R. 309/90, per detenzione illecita di
sostanza stupefacente del tipo cocaina;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del prevenuto in punto di carenza di
motivazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo
motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria
immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in
ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza
di cause di non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 28/2/2014.
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione