Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23089 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23089 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETAGNA EMANUELE N. IL 29/10/1959
avverso la sentenza n. 144/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.,..,4, 0 „.5‹ ,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

“<":1....-eAt 5517.47~-d0 2 Data Udienza: 09/05/2013 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 6/10/2010, dichiarava Emanuele Petagna colpevole dei reati di cui agli artt. 44, co. 1, lett. b), 93 e 95 d.P.R. 380/01, e 349 cod.pen. per avere realizzato due tettoie aperte, chiusura della seconda, e un container, in difetto di titolo abilitativo; lo condannava alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 800,00 di multa, pena sospesa. La Corte di Appello di Salerno chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dell'imputato, con sentenza del 14/6/2012, ha confermato il decisum di prime cure. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, eccependo la omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi; nonché inosservanza e erronea applicazione dell'art. 552, co. 2, cod.proc.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso si palesa fondato. La difesa del Petagna ribadisce la eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi, determinata dall'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia, avv. Carlo De Martino. Orbene osservasi che la Corte di Appello, pur riconoscendo che al predetto difensore non era stato notificato l' avviso de quo e pur dando una con otto pilastri in acciaio e l'altra con sei pilastri in ferro, con parziale atto che nel corso del giudizio di primo grado la relativa eccezione era stata ritualmente sollevata dalla difesa, ha ritenuto la stessa non accoglibile stante la sua genericità, in quanto con essa non era stato specificato che la notifica in questione non era stata eseguita nei confronti del difensore. primo grado risulti che alla udienza del 21/10/09, assente il difensore di fiducia regolarmente avvisato, aveva luogo un mero rinvio per assenza dei testi; quindi, alla successiva udienza il difensore eccepiva genericamente l'omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc.pen., eccezione che il Tribunale rigettava osservando la avvenuta regolare notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini. A fronte di ciò il difensore nulla ulteriormente eccepiva, non specificando, peraltro, l'oggetto dell'eccezione sollevata, che riguardava la mancata notifica a lui e non al prevenuto. Orbene, osservasi che il discorso giustificativo, sviluppato dai giudici di merito, è del tutto viziato: l'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. è atto destinato all'imputato e al difensore, di tal chè la relativa eccezione di omessa notifica è sufficientemente specificata nel momento in cui lo stesso difensore, nel termine ex lege previsto, la formuli espressamente, così da indurre il decidente a verificare se il procedimento di notificazione si sia perfezionato per tutti i soggetti destinatari. Non sussistono dubbi in merito alla tempestività con cui il difensore ha formulato davanti al primo decidente la eccezione de qua, poi, ribadita innanzi alla Corte di Appello, come riconosciuto anche in sentenza. Conseguentemente, in dipendenza della fondatezza della formulata eccezione e della ritualità con cui la stessa è stata sollevata, questo Collegio ritiene di dovere annullare senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la pronuncia di prime cure, disponendo la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Rileva la Corte territoriale come dall'esame dei verbali del dibattimento di P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Così deciso in Roma il 9/5/2013.

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