Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23088 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23088 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FEDERICO GENOVEFFA N. IL 13/01/1957
avverso la sentenza n. 294/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato il decisum di
prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Genoveffa Federico in ordine
al reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/01, e condannata alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa della prevenuta ha proposto ricorso, eccependo inosservanza o erronea applicazione

nella ipotesi contravvenzionale di cui al capo di imputazione;
-che dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia, emergono, in maniera
in equivoca, la correttezza e la esaustività della argomentazione motivazionale, adottata dal giudice
di merito e posta a sostegno del decisum, nonché i puntuali richiami alle emergenze istruttorie
(deposizione teste Cavallaro) che hanno permesso allo stesso di potere ritenere concretizzato il reato
in contestazione ed affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell’imputata;
-che, peraltro, il motivo di annullamento difetta di correlazione tra le ragioni giustificatrici la
decisione impugnata e quelle su cui si fonda il gravame, questo non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen., alla inammissibilità ( Cass. 3/5/2000, n. 5191 );
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.

della legge penale e carenza di motivazione, in quanto i fatti contestati non possono farsi rientrare

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