Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23086 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23086 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VUILLERMINI FLAVIO N. IL 18/11/1948
avverso la sentenza n. 4397/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

I

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:

-che avverso detta pronuncia il prevenuto, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza di prova del reato contestato, in quanto le emergenze istruttorie non
hanno consentito di accertare la reale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti;
-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, emergono la logicità e
la correttezza della argomentazione motivazionale, sviluppata dal giudice di merito, in relazione alla
ritenuta concretizzazione del reato ex art. 2, L. 638/83 e alla ascrivibilità di esso in capo all’
imputato;
-che, in particolare, la Corte distrettuale, con riferimento al materiale esborso delle somme relative
alle restribuzioni, richiamandosi ai principi in materia dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ha
evidenziato come il relativo onere probatorio possa essere assolto sia mediante il ricorso a prove
documentali, che testimoniali ovvero attraverso prova indiziaria, quale i modelli DM I O ( ex multis
Cass. 5/4/2011, n. 29508 ): nel caso in esame la dimostrazione della effettuata corresponsione delle
retribuzioni può desumersi, in maniera inequivoca, proprio dalle denunce contenute nei modelli
DM10 inviati che, in quanto provenienti dal datore di lavoro, hanno natura ricognitiva della
situazione debitoria ivi esposta;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma del
decisum di prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Flavio Vuillermin
per il reato ex artt. 81, 99 cod.pen. e 2 co. 1 e 1 bis , L. 638/83, ha dichiarato non doversi procedere
nei confronti dell’imputato in ordine ai fatti di reato relativi al dicembre 2004, perché estinti per
prescrizione, ed ha ridotto la pena a mesi 4, gg. 10 di reclusione, ed euro 450,00 di multa,
sostituendo la pena detentiva con euro 5.320,00 di multa, e così complessivamente euro 5770,00 di
multa; con conferma nel resto;

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