Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23085 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23085 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEOTTA ANTONINO N. IL 18/06/1950
avverso la sentenza n. 2277/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 18.12.2012 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza
del Tribunale di Genova, resa in data 7.3.2011, con la quale Leotta Antonino era stato
condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 3 di arresto ed euro
1.400,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.192, 256 comma 3 b.L.vo 152/2006
ascritto al capo a), limitatamente ai rifiuti non pericolosi pertinenti all’attività edilizia.
2) Ricorre per cassazione il Leotta, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato così come contestato.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
3) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l’integrazione del reato sono
necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un’area, sia il
degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei
luoghi, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità
di rifiuti depositati abusivamente (cfr. Cass.pen. Sez. 3 , 8.9.2004 n.36062).
Il reato è integrato anche in presenza di una condotta di accumulo di rifiuti, che, per
le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più
destinazioni conformi alla legge e che comportino il degrado dell’area su cui insistono
(Cass.pen. Sez. 3 n.41351 del 18.9.2008).
3.1) Con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ritenuto la Corte
territoriale che ricorressero tutte le condizioni per integrare il reato di discarica
abusiva di cui all’art.256 c.3 b.L.vo 152/2006. Anche richiamando la sentenza di primo
grado ha accertato (come del resto emerge chiaramente dal verbale di sequestro del
12.11.2008), che nell’area vi era stato un notevole accumulo di “residui e materiali
relativi all’attività edilizia”, come ammesso dallo stesso imputato.
Il ricorrente, invece, palesemente “circoscrive” la condotta ai soli rifiuti contenuti nel
cassone dell’autocarro, rinvenuto nell’area medesima.
4) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
4.1) Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare l’eventuale prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza
impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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