Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23081 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23081 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Zhu Qilian, nato a Fujian (Cina) il 19.6.74
imputato art. 44/a D.P.R. 380/01
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, sez. dist. Civitanova Marche,

del 5.4.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Il Tribunale ha condannato il ricorrente alla pena di 2000 € di ammenda per una
violazione edilizia consistita nella modifica della destinazione urbanistica mediante variazione
del piano terra di un fabbricato da civile abitazione a laboratorio artigianale.
Avverso tale decisione era stato proposto appello convertito in ricorso, stante la non
appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza.
Il gravame lamenta la mancata assoluzione perché il reato non è stato commesso
dall’imputato cui non si può addebitare alcuna attività edilizia posto che, nei locali di cui si
tratta, sono solo state rinvenute della macchine da cucire che, di per sé, non sono in grado di
determinare alcun mutamento nella destinazione d’uso. In subordine, si invoca una riduzione
della pena.
Va soggiunto che, il ricorrente ha fatto pervenire successivamente una rinuncia la
ricorso della quale non si può tener conto perché fatta dal difensore sfornito di procura speciale
da parte dell’interessato.

Data Udienza: 28/02/2014

(risentendo, del resto, la richiesta della sua originaria natura di atto di appello).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

Valutato, quindi, nel merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché in
fatto e, comunque, manifestamente infondato.
Ed invero, la destinazione d’uso di laboratorio artigianale impressa al piano terra del
fabbricato – rispetto al piano regolatore generale che l’aveva qualificato come civile abitazione
di zona agricola – è evento constatabile proprio attraverso la presenza dei macchinari apposti
nei locali dal locatore odierno ricorrente.
Del resto, anche questa S.C. ha avuto occasione di puntualizzare (sez. III, 17.1.12, Bittesini, Rv.
251984) integra il reato di cui all’art. 44, comma primo, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il
mutamento della destinazione d’uso di un immobile, anche ove non vi sia stata la realizzazione
di opere edilizie «qualora la trasformazione comporti funzioni e utilità contrarie alle previsioni
dello strumento urbanistico, fatta comunque salva l’ipotesi di modificazioni poste in essere tra
categorie omogenee».
La doglianza sulla pena, infine, va disattesa perché del tutto generica e, comunque,
implicante un apprezzamento di merito certamente non richiedibile in questa sede di legittimità

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