Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23080 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23080 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZUDDAS FABIO N. IL 14/01/1984
avverso la sentenza n. 147/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
14/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F ri,e,e€ z,,t9
che ha concluso per ,./ i11Z z -P79

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. Pa–

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Data Udienza: 09/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Oristano, con sentenza dell’1/12/2006, resa a seguito di rito
abbreviato, riconosceva Fabio Zuddas responsabile del reato di cui all’art.
73, co. 1, 1 bis, 4 e 5, d.P.R. 309/90, e lo condannava, concesse le
attenuanti generiche ed applicato il co. 5 del citato art. 73, alla pena,
multa.
La Corte di Appello di Cagliari, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 14/2/2012, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione lo Zuddas, eccependo la nullità della
sentenza di primo grado in ordine al mancato accoglimento della istanza
del difensore relativa all’esame dell’imputato; nonché la irrilevanza
penale del fatto contestato al prevenuto e vizio di motivazione in
relazione alla valutazione delle emergenze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, svolta dal decidente in ordine alla
sussistenza del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto, è da ritenere logica e corretta.
La doglianza sollevata con il primo motivo di gravame è totalmente priva
di pregio, rilevato che il vaglio a cui è stata sottoposta l’impugnata
pronuncia permette di rilevare come il giudice di merito, nel rispetto delle
norme processuali di rito, abbia rigettato la richiesta di esame
dell’imputato, avanzata dalla difesa: il Tribunale ha, a giusta ragione, non
accolto l’istanza di audizione del prevenuto, in quanto inizialmente la
difesa aveva chiesto termine per procedere all’esame degli accertamenti
tecnici, eseguiti dall’ASL 5 sulla sostanza in sequestro; di poi, la stessa

condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di

difesa insisteva perché venisse esaminato l’imputato; successivamente
instava perché si procedesse con il rito abbreviato.
La richiesta di differimento per l’assunzione dell’interrogatorio dello
Zuddas, dunque, ha preceduto l’ulteriore istanza di ammissione al rito
premiale, in relazione al quale non venne posta alcuna condizione in
richiesta di audizione dei prevenuto, alla quale la stessa difesa aveva,
quindi, inteso rinunciare.
Quanto osservato rende evidente la legittimità del diniego alla luce della
motivazione del giudice, il quale a seguito del giudizio direttissimo aveva
accolto di procedere con il rito premiale semplice, ex art. 438
cod.proc.pen..
L’imputato, peraltro, era assente alla udienza, motivo per il quale non si
sarebbe potuto procedere al suo interrogatorio, così che l’invocato
differimento risultava incompatibile con la esigenza di economia
processuale, propria del rito, e vieppiù ingiustificato stante, per un verso,
la totale mancanza di allegazioni intese ad enunciare eventuali ragioni
legittimanti l’impedimento a comparire dello Zuddas e, per altro verso, il
proclamato interesse ad essere esaminato per fornire la versione
personale dei fatti.
Del pari, manifestamente infondate sono da ritenere le ulteriori censure,
attinenti alla contestata sussistenza del reato e alla non corretta lettura
delle emergenze istruttorie.
Va, infatti, rilevato che il decidente ha dato il dovuto riscontro ai motivi di
appello, con cui erano state sollevate le medesime eccezioni, a mezzo di
un discorso giustificativo del tutto compiuto, il cui iter logico-giuridico
permette di ravvisare la esaustiva valutazione degli elementi costituenti la
piattaforma probatoria, nonché le ragioni per cui la Corte territoriale ha
ritenuto esente da vizi il decisum di prime cure in punto di

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termini di integrazione istruttoria; in particolare, non fu ribadita la detta

concretizzazione della fattispecie di reato contestata e della
responsabilità dell’imputato: lo Zuddas fu trovato in possesso di sostanza
stupefacente; nella abitazione dello stesso fu rinvenuto materiale
utilizzato per il confezionamento della droga in dosi; l’imputato non
seppe fornire una appagante giustificazione del denaro di cui era in
momento dell’accertamento, eseguito dai Carabinieri, dichiarò di avere
acquistato la sostanza stupefacente dallo Zuddas.
Rilevasi, peraltro, che le censure mosse tendono ad un riesame valutativo
delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso
procedere a nuova analisi estimativa.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo
Zoddas abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 9/5/2013.

possesso; Roberto Accareddu, che viaggiava in auto con il prevenuto al

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