Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2308 del 11/10/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2308 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA

16 GEN 2013

sul ricorso proposto da
DELLA RAGIONE Nicola, nato a Pozzuoli il 10/5/1968

IL CA C LLIERE
L

DELLA RAGIONE Mario, nato a Bacoli il 27/3/1943
ESPOSITO Giuseppina, nata a Napoli il 22/4/1972
avverso l’ordinanza del 1/12/2011 del Tribunale di Napoli che

ha respinto le

richieste di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il
3/11/2011 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ai sensi
degli artt.321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen. in relazione ai reati ex artt.2, 4
e 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
uditi per i ricorrenti l’avv. F.Pio Porta e l’avv. Franco Coppi, che hanno concluso
chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’ 1/12/2011 il Tribunale di Napoli ha respinto le
richieste di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il
3/11/2011 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ai sensi

Data Udienza: 11/10/2012

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degli artt.321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen. in relazione ai reati ex artt.2, 4
e 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74. Il Tribunale, ritenuta la sussistenza del
“fumus” di reato ha confermato il provvedimento di sequestro di alcuni beni
immobili riconducibili alle persone indagate.
2. Avverso tale decisione i sigg. Della Ragione d Esposito propongono ricorso
tramite il Difensore lamentando errata applicazione di legge ex art.606, lett.b)
cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen.
per avere il Tribunale:
a. Nei fatti incluso tra le somme soggette a sequestro anche gli importi relativi
agli anni d’imposta anteriori all’anno 2008 e ciò in contrasto con i limiti
temporali che lo stesso provvedimento espressamente fissa;
b. Ritenuto applicabile, senza fornire alcuna motivazione sul punto, la misura
cautelare anche alle persone fisiche che rivestivano un ruolo quale organo di
gestione della società di capitale;
c. Omesso di motivare in ordine alla richiesta di riduzione degli importi soggetti
a sequestro avanzata dalla Difesa, richiesta supportata da adeguata
consulenza di parte che dimostra “la sovrabbondanza del valore dei beni
captati a compensare le imposte che si presume evase”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è viziato da genericità e deve essere dichiarato
inammissibile. La Corte osserva che sia il decreto di sequestro preventivo sia
l’ordinanza qui impugnata espressamente indicano come soggette a cautela
esclusivamente le somme e i beni corrispondenti all’importo delle imposte evase
per gli anni 2008 e 2009, apparendo il richiamo all’omessa dichiarazione per
l’anno 2007 (pag.5 ordinanza) ancorato a specifica censura mossa dalla Difesa in
ordine all’esistenza del “fumus” di reato. fronte di questa impostazione dei
provvedimenti giudiziali, i ricorrenti lamentano l’estensione del sequestro anche
a importi relativi ad anni d’imposta precedenti, ma tale censura non viene in
alcun modo specificata, né per quanto riguarda l’entità degli importi

che

eccederebbero le due annualità consentite né per quanto riguarda il riferimento a

specifiche annualità anteriori all’anno 2008; a ciò consegue che la Corte non è in
grado di comprendere quale sarebbe la situazione di fatto che i ricorrenti
pongono a fondamento dell’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale.
2. Venendo al secondo motivo di ricorso, la Corte ritiene che si tratti di
motivo anch’esso infondato. La natura penale del sequestro finalizzato alla
confisca “per equivalente”, che gli stessi ricorrenti riconoscono, trova
fondamento in plurime decisioni sia della Corte europea dei diritti dell’uomo (si

2

1.1″1.11T11

vedano i principi generali in tema di confisca fissati con la sentenza 20/1/2009,
Sud Fondi S.r.l. contro Italia) sia della Corte costituzionale (si rinvia ai principi
fissati con le sentenze n.97 del 2/4/2009 e n.196 del 4/6/2010) sia di questa
Corte (per tutte, Sez.5, n.11288 del 26/1/010, Natali, in tema di non
retroattività della disciplina applicabile ai reati tributari. Muovendo da tali
principi questa Corte ha affermato il principio che la misura del sequestro
finalizzato alla confisca “per equivalente” in relazione a reati tributari debba
applicarsi alle persone fisiche che sono ritenute probabili autrici degli illeciti e

a cui i reati si riferiscono e che quelle persone hanno gestito e amministrato; il
principio è stato così sintetizzato:

“Il sequestro preventivo, funzionale alla

confisca per equivalente, previsto dall’art. 19, comma secondo, del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla
persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale
rappresentante della società, atteso che gli artt. 24 e ss. del citato D.Lgs. non
prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del
provvedimento, con esclusione dell’ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca
un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.” (rv 253062).
3. Premesso che tra le condotte ipotizzate è inclusa quella di cui all’art.11 del
d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, e non quella che, stando alle considerazioni dei
ricorrenti sembrerebbe essere riconducibile all’arti° della medesima legge, deve
rilevarsi che il Tribunale per quanto concerna il valore dei beni oggetto di
sequestro ha fatto richiamo a un precedente di questa Corte che disciplina il
rapporto fra il provvedimento del giudice e la sua concreta esecuzione sotto la
responsabilità del pubblico ministero e che prevede quelle che sono le forme di
garanzia volte a evitare un ingiustificato sacrificio dei diritti individuali. Tale
decisione appare a questo giudice condivisibile e non meritevole di
annullamento.
4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere

rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi
dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti I pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 11/10/2012

Il Con

e estensore

Il Presidente

non possa avere, almeno in prima battuta, come riferimento i beni della società

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