Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23079 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23079 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASATI SABRINA N. IL 25/05/1963
avverso la sentenza n. 1044/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Ancona, ha confermato il decisum di
prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Sabrina Casati per il reato ex
artt. 81 cod.pen. e 73, d.P.R. 309/90, per avere detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente del
tipo eroina, e condannata alla pena ritenuta di giustizia;

-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, emergono la logicità e
la correttezza della argomentazione motivazionale, sviluppata dal giudice di merito, in relazione alla
ritenuta concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo all’ imputata, con
esaustiva giustificazione delle ragioni che hanno determinato lo stesso decidente ad escludere la
destinazione ad uso personale dell’eroina in sequestro;
-che, del pari, il discorso posto a sostegno del diniego dell’attenuante dell’ipotesi di lieve entità è da
ritenere esente da errori logici e giuridici, con esso evidenziandosi l’elevato dato ponderale dello
stupefacente, elemento, questo, ritenuto ostativo, a giusta ragione, dalla Corte di merito,
all’accoglimento della relativa istanza;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.

-che avverso detta pronuncia la difesa della prevenuta ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo il difetto di prove della responsabilità della Casati in relazione all’illecito ascrittole;
nonché l’erronea mancata applicazione del co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90

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