Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23079 del 09/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23079 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERDICHIZZI ANGELO N. IL 31/03/1979
CARBONARO PATRIZIA N. IL 08/01/1986
avverso la sentenza n. 1659/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ki_d_
4-5 Go, –(24,..6 at ,_ o
che ha concluso per l’i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/05/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Messina, chiamata a pronunciarsi sugli appelli
interposti negli interessi di Angelo Perdichizzi e Patrizia Carbonaro,
riconosciuti responsabili di illecita detenzione di sostanza stupefacente
dal Tribunale di Barcellona P.G, sezione distaccata di Milazzo, e
seguito di rito abbreviato, ha confermato il decisum di prime cure.
Propongono autonomi ricorsi per cassazione i prevenuti, a mezzo dei
rispettivi difensori, con i seguenti motivi:
-per il Perdichizzi: erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 530, co. 2, cod.proc. pen., rilevato che la motivazione adottata dal
decidente non si palesa idonea a conferire fondamento giuridico alla
decretata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ad esso
contestato, peraltro, in difetto assoluto di prove che possano ritenere la
tesi accusatoria fondata; nonché distorta lettura delle emerge istruttorie,
in particolare delle dichiarazioni rese dalla coimputata Carbonaro; rilevasi,
altresì, che la condotta posta in essere dal prevenuto avrebbe dovuto
essere inquadrata nella fattispecie della connivenza non punibile;
-per la Carbonaro: erronea applicazione dell’art. 73, d.P:R. 309/90, visto
che la imputata si è limitata a custodire sulla propria persona una modica
quantità di sostanza stupefacente, accompagnando con la propria
autovettura il Perdichizzi, unico tra i due a conoscere il soggetto che ha
ceduto la droga e con il quale solo il prevenuto, in prima persona, aveva
preso accordi per la relativa cessione;
-il trattamento sanzionatorio, di poi, appare estremamente afflittivo in
rapporto ad un procedimento che non è riuscito a provare in maniera
netta la responsabilità della imputata;
-illogicità e difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione
della attenuante di cui al co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90.

condannati alla pena ritenuta di giustizia, con sentenza 9/5/2012, resa a

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla
sussistenza del reato in contestazione ed alla ascrivibilità di esso in capo

Il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare come il decidente sia pervenuto alla affermazione di
colpevolezza degli imputati a seguito di una compiuta analisi valutativa
delle acquisizioni istruttorie: dal verbale di arresto emerge che il
28/5/2011, alle ore 13.05 agenti del Commissariato di P.S. di Milazzo
osservavano i due imputati transitare sulla autostrada in direzione
Messina a bordo dell’autovettura Citroen C3 di proprietà della Carbonaro;
decidevano, quindi, di seguire l’automezzo avendo ragione di ritenere che
i due soggetti fossero diretti in quella città per procurarsi sostanza
stupefacente. Successivamente li vedevano imbarcarsi su un traghetto
per Villa San Giovanni e decidevano di attendere il ritorno degli stessi. Gli
imputati rientravano a Messina intorno alle ore 16.00 e si immettevano
sull’autostrada in direzione Milazzo, ove venivano fermati e sottoposti a
perquisizione, a seguito della quale si accertava che la Carbonaro
deteneva sulla propria persona un involucro contenente sostanza
stupefacente del tipo cocaina, del peso lordo di gr. 29,4 con il 54% di
principio attivo, per corrispondenti 96,4 dosi medie.
Il decidente evidenzia che la stessa Carbonaro,

nel corso

dell’interrogatorio di garanzia ha confermato che si era recata a Villa San
Giovanni insieme al Perdichizzi per procurarsi la droga, destinata ad uso
esclusivamente personale, e che solo l’imputato aveva trattato l’acquisto
della sostanza con lo spacciatore, che conosceva.

2-

ai prevenuti, è da ritenere logica e corretta.

Non credibile è stata ritenuta dai giudici di merito la versione dei fatti
fornita dal Perdichizzi, il quale ha sostenuto di avere accompagnato la
coimputata a trovare una amica, amica, poi, non incontrata.
Le modalità dei fatti e il narrato dei prevenuti, ad avviso del decidente, a
giusta ragione, consentono di affermare che i due si sono recati a Villa
di evitare i controlli.
Gli elementi costituenti la piattaforma probatoria non consentono di
ritenere sostenibile la tesi della difesa del Perdichizzif secondo la quale la
condotta dell’imputato sarebbe inquadrabile nella fattispecie della
connivenza non punibile l in quanto costui, in prima persona ha acquistato
lo stupefacente e la non corresponsione di alcuna somma allo spacciatore
è indicativa della attesa di un provento successivo, rinveniente da una
attività di cessione a terzi da porre in essere.
Inoltre, la quantità della cocaina e il suo grado di purezza rappresentano
elementi che di per sè sono incompatibili con la detenzione ad uso
personale e, peraltro, non consentono di ritenere la sussistenza della
attenuante ex art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, invocata dalla Carbonaro.
Del pari totalmente priva di pregio è da ritenere la doglianza mossa al
trattamento sanzionatorio applicato, in quanto, come rilevato dal
giudicante, la pena è stata inflitta nel minimo edittale.
Va ancora rilevato che con le impugnazioni si tende ad una rilettura delle
emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso
procedere a nuovo esame estimativo.
Tenuto, di poi, conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Perdichizzi e la Carbonaro abbiano proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a
norma dell’art. 616 cod.proc.pen., devono, altresì, essere condannati al

3

S.G. per acquistare la cocaina, nascosta indosso alla donna nel tentativo

versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
euro 1.000,00 ciascuno.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9/5/2013.

i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA