Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23077 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23077 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OSAGIEDE EDEGHONGHON N. IL 01/05/1986
avverso la sentenza n. 942/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Con sentenza in data 27/6/2013 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza ex
art.442 cod. proc. pen. del 13/11/2012 del Tribunale di Torino con cui il Sig. Osagiede
Edeghonghon è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.81, 337 cod. pen. e
73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 15/12/2012

I motivi di ricorso ripropongono le medesime questioni sottoposte al giudice di appello e sono
inammissibili perché generici.
In effetti, secondo il costante orientamento di questa Corte, si considerano generici, con
riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c)
c.p.p., i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze
presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non
tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui
punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla giurisprudenza di
questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della Sesta Sezione Penale, n.22445 del
2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che “e’ inammissibile per
genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già
illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione
del provvedimento impugnato”.
Osserva, ancora, la Corte che il ricorrente propone censure che introducono contestazioni in
punto di fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal
giudicante; si tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato
dalla costante giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza
n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148). Infine, va rilevato che nel caso in
esame non risulta violata la legalità della pena alla stregua dei nuovi parametri normativi
introdotti con il decreto legge n.146 del 2013 e successiva legge di conversione.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

DE POTATA

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla condanna per il reato ex art.337
cod. pen.; b) vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento
sanzionatorio.

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