Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23072 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23072 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Verrua Giacomo, nato a Bra il 12.1.72
imputato artt. 11 e 58, comma 1 lett. a), D.P.R. 3013/56
avverso la sentenza del Tribunale di Alba, sez. dist. Bra, in data 28.1.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione alla normativa
sulla sicurezza nel lavoro e condannato alla pena di 3000 C di ammenda;
Rilevato che, contro tale decisione, è stato proposto appello che, però, è stato
convertito in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza;
Constatato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato
(perché non iscritto
nel prescritto albo speciale ex art. 613 c.p.p.);
Considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai restanti motivi di ricorso;
Osservato che, alla presente declaratoria segue, per legge ; la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma
di 1000€.
Data Udienza: 28/02/2014
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P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Il Presidente
Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014