Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23070 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23070 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERGHNI RIADH N. IL 10/08/1984
avverso la sentenza n. 10824/2012 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Padova ha applicato, su
richiesta delle parti, la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa a carico di Riadh
Merghni, imputato del reato ex art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90, per cessione illecita a fine di sostanza
stupefacente del tipo eroina;

della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del prevenuto in punto di carenza di
motivazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo
motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria
immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in
ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza
di cause di non punibilità;

-che, del pari, del tutto destituita di fondamento è da ritenere la doglianza relativa alla carenza
argomentativa svolta sulla determinazione del trattamento sanzionatorio applicato, in quanto in sede
di patteggiamento è ammesso contestare la pena solo nel caso in cui la stessa risulti illegale;
circostanza, questa, non ravvisabile nella specie;

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.

D E PO TATA i

I N CANCELLERIA

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione

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