Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23068 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23068 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASTORELLI MARCO N. IL 20/01/1969
avverso la sentenza n. 1491/2009 91P TRIBUNALE di MODENA, del
24/02/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Con sentenza in data 24/2/2010 del Tribunale di Modena il Sig. Marco PASTORELLI è stato
condannato in relazione al reato previsto dall’art.137, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006,
n.152, accertato il 23/10/2007.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) omessa motivazione
circa la sussistenza dell’esenzione prevista dall’art.101, comma 7, lett.c), del d.lgs. 3 aprile
2006, n.152 e successive modificazioni; b) errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod.
proc. pen. in relazione all’art.137 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, che non ricomprende la
tardiva presentazione di richiesta di rinnovo dell’autorizzazione tra le condotte vietate.

Quanto al primo motivo, si ravvisa un vizio di assoluta genericità, rilevante ex artt.581, lett.b),
e 591, lett.b), cod. proc. pen., posto che il ricorrente non indica quali sarebbero le premesse
dell’esistenza della invocata “esenzione” e non indica quale profilo di esenzione sussisterebbe
in concreto, così omettendo di individuare il profilo alternativo che la sentenza impugnata
avrebbe mancato di esaminare e di affrontare in motivazione.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente omette di considerare la portata generale dell’art.124,
comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e le condizioni che tale disposizione fissa perché la
autorizzazione possa essere considerata in atto, ancorché tardivamente rilasciata dall’ente
preposto. Non si versa, dunque, in una ipotesi di analogia in malam partem, e cioè di una
impropria parificazione della condotta del ricorrente ai casi di revoca o sospensione
della’autorizzazione, ma in una ipotesi di assenza dell’autorizzazione per non essere stata
oggetto di tempestiva istanza di rinnovo; a ciò consegue che le condotte di scarico successive
alla scadenza dell’autorizzazione sono poste in essere in assenza di (valido) titolo e non
possono venire sanate da successive istanze ancorché accolte (si veda, Sez.3, n.16054 del
16/3/2011, Catabbi).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

Il Presidente

Il ricorso è manifestamente infondato.

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