Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23065 del 06/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23065 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa Enrico PETTINELLI
nato a Torino il 31/03/1966
nel procedimento a carico di
STANILA PARA COSTANTINA, nata a CRAIOVA – ROMANIA il 15/07/1967

avverso il decreto del 30/06/2014 del Giudice di Pace di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Grazia MICCOLI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
FILIPPI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

1

Data Udienza: 06/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Roma, in data 30 giugno 2014, pronunziava decreto di archiviazione nel
procedimento a carico di STANILA PARA CONSTANTINA, indagata per i reati di cui agli artt.
582 e 594 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa – querelante Enrico PETTINELLI,
deducendo la violazione di legge processuale e lamentando la mancata notifica del deposito
della richiesta di archiviazione, alla quale egli aveva diritto per averne fatto espressa richiesta
ex art. 408 comma 2 cod. proc. pen. Il G.I.P. a sua volta aveva mancato di rilevare la nullità

artt. 408 comma 2 cod. proc. pen. e dell’art. 126 disp. att. cod. proc. pen.
3. Con atto depositato in data 15 marzo 2016, il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. E’ ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte che «l’omesso avviso
della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la
violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc.
pen., del decreto di archiviazione emesso “de plano”, il quale è impugnabile con ricorso per
cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l’interessato
ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento». (Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, P.O.
in proc. c/ Ignoti, Rv. 261172; Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, P.O. in proc. Tonietto, Rv.
255108; Sez. 3, n. 11543 del 27/11/2012, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 254743).
Peraltro, non si può trascurare nel caso di specie che la querela è stata presentata anche per il
reato di lesioni (invero allo stato unico fatto penalmente rilevante, essendo quello di ingiuria
depenalizzato), sicché va ribadito che, in tema di procedimento di archiviazione, l’art. 408,
comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo il quale “per i delitti commessi con violenza contro la
persona l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a
cura del pubblico ministero”, è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace,
poiché l’art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede l’osservanza delle norme del codice
di procedura penale in quanto applicabili. (In motivazione la Corte ha precisato che il pubblico
ministero deve procedere ad espletare tale adempimento soltanto per i procedimenti relativi
alle richieste di archiviazione depositate successivamente al 16 ottobre 2013, epoca di entrata
in vigore della legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha aggiunto all’art. 408 cod. proc. pen. il
comma 3-bis). (Sez. 5, n. 22991 del 02/03/2015 – dep. 28/05/2015, P.O. in proc. Schiavo, Rv.
263645).

2. Orbene, dagli atti risulta che erroneamente la notifica della richiesta di archiviazione è stata
fatta alla persona offesa presso la cancelleria, dopo il tentativo fallito di notifica presso un
indirizzo di Roma indicato nell’atto di querela.
L’art. 154 cod. proc. pen. prevede che le notificazioni alla persona offesa dal reato sono
2

determinata dalla violazione del diritto di difesa e, in particolare, del combinato disposto degli

eseguite a norma dell’articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8; solo se sono ignoti i luoghi ivi indicati,
la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella cancelleria.
Si evince sempre dagli atti che nell’atto di querela il PETTINELLI aveva indicato anche il luogo
di residenza in Milano, dove non risulta mai tentata la notifica.
3. Conclusivamente va detto che con il decreto impugnato non si è fatto certamente buon
governo dei suindicati principi ed è stata erroneamente effettuata la notifica alla persona offesa
presso la cancelleria, sicché esso deve essere annullato senza rinvio, con conseguente
trasmissione degli atti al Giudice di Pace per la rinnovazione dell’atto nullo e nuovo esame.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di
Pace di Roma per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016
Il consiglie estensore

Il presidente

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA