Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23064 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23064 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADAMO GIUSEPPE N. IL 11/04/1950
avverso la sentenza n. 2195/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
t`
Data Udienza: 28/02/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova, ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Giuseppe Adamo era
stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R.
380/01, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
eccependo la inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella
comunicazione della notizia di reato, in quanto assunte dal verbalizzante
senza il rispetto del disposto di cui all’art. 63 c.p.p.; nonché il vizio di
motivazione in relazione alla contumacia dell’imputato, ritenuta dal
decidente ulteriore riscontro probatorio per il riconoscimento della
responsabilità dello stesso;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale
svolta dalla Corte territoriale in ordine alla concretizzazione del reato in
contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
– che i motivi di annullamento formulati si palesano del tutto destituiti di
fondamento, in quanto il giudice di merito è pervenuto ad affermare la
colpevolezza dell’Adamo, a seguito di compiuta analisi valutativa delle
emergenze istruttorie, puntualmente richiamate in sentenza (deposizione
dell’agente verbalizzante ), e della mancanza da parte dell’imputato della
– che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
prospettazione di una eventuale ipotesi alternativa alla tesi accusatoria;
di tal chè, anche a volere ritenere inutilizzabile il contenuto della c.n.r,
acquisita in atti, ciò non andrebbe a scalfire il pronunciato giudizio di
responsabilità, ampiamente ed esaustivamente giustificato dal decidente;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
#.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.