Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23064 del 05/05/2016

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23064 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal
1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
e da
2. Y.O.,
quale parte civile nel procedimento a carico di
3. U.P.,

avverso la sentenza del 23/06/2015 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Udine

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria depositata
dall’imputato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;

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Data Udienza: 05/05/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Udine dichiarava non luogo a procedere nei confronti di U.P., per non
costituire i fatti reato, in ordine ai delitti di lesioni e ingiuria, contestati come
commessi in Udine il 04/07/2014 in danno di Y.O..
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge e vizio
motivazionale; in ordine ai reato di lesioni, la motivazione della sentenza

illogica con riguardo all’incompatibilità del numero dei colpi ritenuti inferti dal
U.P. con l’entità delle lesioni cagionate alla persona offesa ed alla possibilità
per l’imputato di allontanarsi a fronte dell’atteggiamento provocatorio di un
soggetto visibilmente ubriaco, non terrebbe conto della sproporzione della
condotta rispetto ad un’aggressione del Y.O.  che non provocava alcuna
lesione all’imputato, e in definitiva confonderebbe i presupposti della scriminante
con quelli dell’attenuante della provocazione; la sentenza sarebbe altresì
contraddittoria con riguardo al reato di ingiuria, escluso in motivazione per
mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, ma oggetto
anch’esso nel dispositivo di un proscioglimento per non costituire il fatto reato,
che implica la sussistenza del fatto, non motivato sulle ragioni dell’irrilevanza
penale.
La parte civile ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e,
richiamando il ricorso del Procuratore delle Repubblica, lamenta che alla versione
della persona offesa sia stata preferita quella dell’imputato e di altro soggetto
originariamente coindagato unicamente per precedenti penali di scarsa rilevanza
del Y.O..
L’imputato ha depositato memoria a sostegno della richiesta di rigetto dei
ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
Inammissibile è, in primo luogo, il ricorso proposto dalla parte civile, in
quanto sottoscritto personalmente dalla stessa con firma non autenticata dal
difensore (Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246; Sez. 6, n. 32563
del 04/06/2010, Egiziano, Rv. 248347).
A prescindere da questa considerazione, e rammentato, quanto al reato di
ingiuria, che la relativa norma incriminatrice di cui all’art. 594 cod. pen. è stata
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impugnata sul riconoscimento della scrinninante della legittima difesa sarebbe

abrogata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, entrambi i ricorsi si limitano a
proporre una diversa valutazione di merito sulle risultanze processuali, non
consentita in questa sede, rispetto alla ricostruzione della sentenza impugnata,
per la quale la versione dell’imputato trovava riscontro nelle dichiarazioni del
teste U.U., che lo accompagnava nell’occasione, e del teste O.O., gestore del
locale in cui si svolgevano i fatti, e la reazione del D’Este all’aggressione del
Y.O. era resa inevitabile dall’essersi il primo avvicinato al secondo per
chiarire la consistenza delle minacce da quest’ultimo rivolte alla figlia

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda
processuale, appare equo determinare in C 500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 500,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 03/05/2016

dell’imputato.

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