Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23064 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23064 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Bertolotto Luca, nato il 13/02/1970

avverso la sentenza del 12/10/2012 della Corte di Appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Montagna che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 03/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa il 12/10/2012 decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cessazione, in
data 06/10/2011: in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di La
Spezia, in data 23/03/2011; appellata dal PG nei confronti di Luca Bertolotto,
imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 (come contestato in atti) –

2. L’interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie andava
riesaminato il giudizio di bilanciamento, ex art. 69 cod. pen., tra l’attenuante di
cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la contestata recidiva specifica
reiterata; il tutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 251/2012,
che ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza della citata attenuante sulla
predetta recidiva.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
Impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
1.1. Nel giudizio di merito è stata ritenuta l’equivalenza dell’attenuante del
fatto di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R, 309/1990 e la recidiva specifica
reiterata (come contestata).
Detto giudizio di equivalenza, tuttavia, è stato superato posto che il giudice
di 1° grado aveva in concreto ritenuto prevalente l’attenuante del fatto di lieve
entità; giudizio ritenuto illegittimo dalla Corte di Cessazione con la sentenza del
06/10/2011.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2012 – che ha
dichiarato illegittimo il divieto del giudizio di prevalenza dell’attenuante del fatto
di lieve entità sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. – va
necessariamente riesaminato il giudizio di bilanciamento, ex art. 69 cod. proc.
pen., tra la citata attenuante, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la
contestata recidiva specifica reiterata.

2

determinava la pena in anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa.

2.Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Genova
limitatamente al giudizio di bilanciamento, ex art. 69 cod. pen.; come precisato
sopra.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento, ex
art. 69 cod. proc. pen., tra l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
309/1990 e la recidiva contestata con rinvio alla Corte di Appello di Genova altra
Così deciso il 03 Maggio 2013.

sezione.

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