Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23063 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23063 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Fiorucci Danilo, nato il 19/10/1963

avverso la sentenza del 03/04/2012 della Corte di Appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Montagna che ha
concluso chiedendo:
L’annullamento senza rinvio per fatti sino al Novembre 2005, perché estinti per
prescrizione. Rinvio per i fatti successivi per la determinazione della pena.
Rigetto nel resto.

Udito il difensore avv. /1

Data Udienza: 03/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza emessa il 03/04/2012 in
parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Perugia, in data
10/03/2009 – appellata da Danilo Fiorucci, imputato del reato di cui all’art. 2 L.
638/1983 (come contestato in atti) – dichiarava il Fiorucci colpevole dei fatti
commessi dal mese di Ottobre 2004 in poi e rideterminava la pena in gg. 120 di
reclusione ed C 300,00 di multa, sostituita in C 4860,00 di multa complessivi;
commessi sino al Settembre 2004 perché estinti per prescrizione; confermava
nel resto.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che vi era stata violazione del principio di cui all’art. 522 cod. proc. pen.,
non essendovi correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza poiché a Danilo
Fiorucci era stato contestato il reato in esame quale titolare dell’originaria ditta
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individuale, mentre\éra—stato condannato quale rappresentante legale della srl
Art.MA., con sede legale in Gubbio;
b)che nella determinazione della pena non era stata applicata la diminuzione
della pena, ex art. 442 cod. proc. pen.;
c) che la pena era eccessiva;
d)che andava applicato l’Indulto, ex L. 241/2006, in relazione ai reati
commessi sino al mese di Aprile 2006.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione
1.1. Va disattesa la censura attinente alla violazione della norma di cui
all’art. 522 cod. proc. pen.
Nei confronti di Danilo Fiorucci è stato contestato sostanzialmente
l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 2 L. 638/1983 nella qualità di legale
rappresentante dell’Art.MA. srl, per fatti commessi tra il mese di Ottobre 2003 e
l’Ottobre 2006. In ordine a tale addebito, il Fiorucci è stato posto in grado di
esercitare il diritto di difesa nella sua interezza per l’intera durata del processo
(vedi sentenza 2 0 grado pagg. 4 – 6).
2

dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai fatti

1.2. L’applicazione dell’indulto di cui alla L. 241/2006 va rinviato in sede
esecutiva, art. 672 cod proc. pen.
2. Quanto ai fatti commessi dall’Ottobre 2004 al Giugno 2005, il termine
massimo di prescrizione è maturato progressivamente sino al 15/04/2013, con
conseguente estinzione dei reati medesimo.
3.Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Perugia, in
Giugno 2005, per sopravvenuta prescrizione, con rinvio alla Corte di Appello di
Firenze per la rideterminazione della pena, ivi compresa l’applicazione della
diminuente di rito ex art. 442 cod. proc. peri.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai fatti reato commessi
dall’Ottobre 2004 sino al Giugno 2005 e rinvia alla Corte di Appello di Firenze per
la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto
Così deciso il 03 Maggio 2013.

data 03/04/2012, limitatamente ai fatti reato commessi dall’Ottobre 2004 al

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