Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23062 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23062 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETITO ROSA N. IL 11/10/1964
avverso la sentenza n. 3451/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 29.3.2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, emessa in data 30.11.2007, con
la quale Petito Rosa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con
criterio di equivalenza, era stata condannata alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro
600,00 di multa per i reati di detenzione per la vendita di supporti videomagnetici e
di ricettazione degli stessi.
Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza del reato di ricettazione ed alla mancata applicazione, con criterio di
prevalenza, delle concesse circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto, correttamente, che fosse configurabile, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, il reato di ricettazione e che esso concorresse con il reato di cui
all’art.171 ter L.633/41.
Quanto al trattamento sanzionatorio, è pacifico che, ai fini dell’applicabilità delle
circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito deve riferirsi ai parametri di
cui all’art.133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far riferimento. La concessione
delle circostanze attenuanti generiche è, invero, un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere, in
misura sufficiente, la sua valutazione. Ovviamente tali considerazioni valgono anche
per la formulazione del giudizio di comparazione.
Tanto premesso la Corte territoriale, con valutazione in fatto, insindacabile in sede di
legittimità, ha ritenuto che le già concesse circostanze attenuanti generiche non
potessero essere ritenute prevalenti in considerazione della negativa personalità
dell’imputata gravata da precedenti condanne.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzó di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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