Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23062 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23062 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Pedrali Luca, nato il 24/07/1966

avverso la sentenza del 13/03/2012 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Montagna che ha
concluso chiedendo:
A) Annullamento senza rinvio con determinazione della durata della pena
accessoria in mesi sei.
B) In subordine remissione alle Sezioni Unite per il contrasto.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 03/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 13/03/2012
confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 07/01/2011, appellata da
Luca Pedrali, imputato del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 74/2000 (come
contestato in atti) e condannato alla pena di mesi sei di reclusione con
l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 74/2000 per la durata

2. L’interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. limitatamente alla durata delle pene
accessorie.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che le pene accessorie di cui all’art.
12 d.lgs. 74/2000 andavano applicate nella misura di mesi sei, ex art. 37 cod.
pen.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
Nella fattispecie – trattandosi di pena non espressamente determinata dalla
legge (ossia quella per la quale è previsto un minimo ed un massimo) – le pe4
accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 74/2000, vanno parametkie alla misura della
pena principale inflitta dal giudice di merito [conforme: sez. III sent. n. 41874
del 09/10/2008; sez. V sent. n. 29780 del 30/06/2010; sez. I sent. n. 22067
dell’01/02/2011. Contra: sez. III sent. n. 42889 del 15/10/2008; sez. III sent. n.
25229 del 17/04/2008].
Nella fattispecie, pertanto, la durata delle pene accessorie va fissata nella
misura di mesi sei, pari alla misura della pena inflitta, ossia mesi sei di
reclusione.

2.Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello in data
13/03/2012, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all’art. 12
d.lgs. 74/2000, nei termini di cui sopra.

P.Q.M.

2

di anni uno.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla durata della
pena accessoria, durata che determina nella misura di mesi sei.

Così deciso il 03 Maggio 2013.

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