Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23061 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23061 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLONNA GENNARO N. IL 23/07/1985
avverso la sentenza n. 10312/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 22.2.2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
del GUP del Tribunale di Napoli, emessa in data 24.9.2012, con la quale Colonna
Gennaro, con la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di
anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR
309/90, concessa la circostanza attenuante di cui al comma 5.
Ricorre per cassazione Colonna Gennaro, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità, all’entità della pena inflitta ed alla confisca del denaro.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La torte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, facendo
riferimento alle risultanze processuali (ed in particolare all’attività di osservazione
degli agenti di p.g. ed alla successiva perquisizione) ha evidenziato che non potevano
sussistere dubbi di sorta in ordine alla responsabilità dell’imputato.
Anche la pena irrogata in primo grado risultava congrua ed adeguata all’entità del
fatto ed alla personalità dell’imputato (gravato da un precedente specifico).
Infine, quanto alla confisca, la Corte di merito, confutando la tesi difensiva, ha
ritenuto che la somma di denaro sequestrata fosse provento dell’attività di spaccio.
2.2) Il ricorrente, invece di contrastare, in modo specifico, le argomentazioni della
sentenza impugnata, si limita a generiche deduzioni.
L’art.581 c.p.p. richiede, invero, che l’atto di impugnazione contenga, a pena di
inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass.pen. Sez.6 n.27068
del 23.6.2011) i motivi di impugnazione, pur nella libertà della loro formulazione,
debbano “indicare con chiarezza, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto e di
diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto
dell’impugnazione e di evitare impugnazioni generiche e dilatorie. In punto di diritto
ciò implica che la parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la
censura d’inosservanza o di violazione della legge penale, non potendo ritenersi che la
semplice menzione di un articolo del codice possa integrare l’indicazione specifica”
richiesta dall’art.581 c.p.p., comma 1 lett.c)…”. In punto di fatto non è sufficiente a
integrare il necessario requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili
e astratte spiegazioni della condotta dell’imputato, soprattutto quando esse…sono
state esaurientemente esaminate e, in concreto, escluse…. “.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

1

OSSERVA

34-

favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.00,00.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA