Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23061 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23061 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fanoni Elio, nato il 29/03/1954

avverso la sentenza del 23/01/2012 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Montagna che ha
concluso chiedendo la prescrizione dei reati sino a Settembre 2005; rigetto nel
resto.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 03/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 23/01/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, in data 07/03/2011,
appellata da Elio Fanoni, imputato del reato di cui all’art. 2 L. 638/1983 (come
contestato in atti) e condannato alla pena di mesi quattro, gg. otto di reclusione
ed C 384,00 di multa – ritenuta la continuazione con i fatti di cui al decreto
penale 354/2011 in data 16/06/2011 del Tribunale di Sondrio, esecutivo il

divenuto esecutivo il 25/11/2006 – aumentava la pena inflitta dal giudice di
primo grado a mesi cinque e gg. 18 di reclusione ed C 504,00 di

multa;

dichiarava non doversi procedere in ordine ai fatti reato di omissione del
versamento delle ritenute previdenziali nei confronti di Elio Fanoni in relazione
alle mensilità dicembre 2005 e settembre 2006, perché su d essi si era formato il
giudicato.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento alla determinazione della
pena.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che la Corte Territoriale aveva illegittimamente trasformato, in sede di
continuazione, la pena pecuniaria sostitutiva inflitta con i decreti penali in pena
detentiva, in violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
b)che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché alla mancata
esclusione della operatività della recidiva;
c) che la pena da dichiarare estinta per l’indulto doveva essere pari ai 2/3
della pena non ad un terzo, in quanto i fatti commessi prima del 02/05/2006
corrispondevano a 11/15 del totale (undici mesi da giugno 2005 a maggio
2006);
d)che la pena inflitta, comunque, andava sostituita con la pena pecuniaria.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione.

2

29/09/2011, ed al decreto penale in data 29/09/2006 del Tribunale di Sondrio,

1.1. In primo luogo si rileva – quanto al fatto reato commesso nel Giugno
2005 – che il termine massimo di prescrizione è maturato il 15/04/2013, con
conseguente estinzione del reato medesimo.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni
principali:
2.1. Essendo stata ritenuta la continuazione tra i fatti reati inerenti
all’attuale procedimento e quelli di cui ai decreti penali emessi dal tribunale di
(esecutivo il 25/11/2006), la pena base è stata determinata in riferimento ai
reati di cui all’attuale procedimento, per cui non vi è stata alcuna violazione del
principio del divieto della reformatio in pejus di cui all’art. 597, comma 3, cod.
proc. pen., come erroneamente eccepito nel ricorso.
2.2. La Corte Territoriale ha congruamente motivato sia sul diniego delle
attenuanti generiche, sia sulla operatività della contestata recidiva (vedi
sentenza 2° grado pag. 3)
2.3. La richiesta di sostituzione della pena detentiva nella corrispondente
pena pecuniaria è stata dedotta soltanto in sede di legittimità. Trattasi,
comunque, di censura generica.
2.4. L’applicazione dell’Indulto, ex L. 241/2006, nella sua interezza va
rimessa alla Corte di Appello in sede di rinvio per la rideterminazione della pena.
3.Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Milano, in
data 23/01/2012, limitatamente al fatto reato commesso nel Giugno 2005
perché estinto per prescrizione; con rinvio alla predetta Corte Territoriale, altra
sezione, per la rideterminazione della pena, ivi compresa l’applicazione nella sua
interezza dell’indulto, ex L. 241/2006, sulla pena da rideterminare
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al fatto reato commesso nel
Giugno 2005, perché estinto per prescrizione.
Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la
rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 03 Maggio 2013.

Sondrio in data 16/06/2011 (esecutivo il 29/09/2011) ed in data 29/09/2006

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