Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2306 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2306 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da CADEDDU FRANCESCO, nato a Macomer 28/11/1977,
avverso la sentenza del 19 aprile 2011 della corte d’appello di Firenze,
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
la Corte osserva:

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1.

CADEDDU FRANCESCO, unitamente ai correi Bonelli Giacomo e

Couolino Giuseppe, appellava la sentenza del Tribunale di Pistola in data
18/03/2010 che lo aveva dichiarato colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuta
l’ipotesi lieve di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90,

lo

condannava alla pena di anni 3 di reclusione ed C 12.000.00 di multa.
In particolare Il Cadeddu era imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p. e

2002, in concorso con altri, illecitamente deteneva per uso non terapeutico di
terzi ed occultava più quantitativi dì ecstasy, che poi cedeva di volta in volta a
Blanuccci Massimiliano, Benvenuti Alessandro, ed altri; e perché deteneva a
scopo non terapeutico ed a fini di spaccio 125 gr. di hashish, acquistati da tale
Fasil Amin (in Pescia dal gennaio fino a tutto l’ottobre 2002).
La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 19 aprile 2011, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 18.3.2010, ridetermina la pena
nei confronti di Cadeddu Francesco in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro
5.000,00 di multa.
2. Avverso questa pronuncia propone tempestivo ricorso per cassazione
il solo Cadeddu Francesco.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente deduce la

intervenuta prescrizione del reato nonché il vizio di motivazione sulla prova dei
fatti contestatigli.
2.

Il ricorso è fondato quanto alla dedotta prescrizione del reato In

riferimento alla violazione attinente all’haschish.
Rientrando quest’ultimo tra le voci della tabella II, allegata al decreto del
Ministero della sanità 12 luglio 1990, n. 186, richiamato dall’articolo 78 del
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (cfr. Cass., Sez. 4, 25/03/1992 – 6/05/1992, n.
5355), richiamabile ratione temporis trattandosi di fatti precedenti alla riforma
del 2006, la condotta contestata all’imputato (come ipotesi lieve: quinto comma
dell’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990), in quanto posta in essere fino all’ottobre del
2002, doveva ritenersi sanzionata con la pena della reclusione da sei mesi a
quattro anni (e della multa da lire due milioni a lire venti milioni), e quindi,
essendo stata la condotta posta in essere sia prima della legge 21 febbraio
2006, n. 49, di riforma della disciplina degli stupefacenti, sia prima della legge 5
dicembre 2005, n. 251, di riforma della prescrizione, deve considerarsi non solo
il meno severo regime sanzionatorio previgente, ma anche la più favorevole
regolamentazione della prescrizione. Talché il termine prescrIzionale massimo
19017 12 r.g.n

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u.p. 6 dicembre 2012

73 co. 4 d.p.r. 309/90, e 81 c.p. perché in Pescia, dal gennaio a tutto ottobre

era di sette anni e sei mesi e quindi al momento della pronuncia della sentenza
d’appello (19 aprile 2011) era già interamente maturato al 20 aprile 2010
(perché decorrente dall’ottobre del 2002).

Invece per la detenzione e cessione di ecstasy anfetamina ad azione
eccitante del sistema nervoso centrale e sicuramente rientrante (all’epoca) nella
tabella 1 dell’art. 14 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, fra quelle sostanze che
possono determinare dipendenza (Cass., Sez. 1, 5/07/1994 – 28/10/1994, n.
3314) – la pena prevista per l’ipotesi lieve del quinto comma dell’art. 73 cit. era
dieci milioni a lire centocinquanta milioni). E quindi il termine di prescrizione
ordinario (nel regime precedente la cit. legge n. 251 del 2005) era di dieci anni e
quello massimo di quindici anni, certamente nella specie non maturato perché
decorrente dall’ottobre del 2002. L’applicazione del regime della prescrizione
precedente alla legge n. 251 del 2005 discende dal fatto che nella specie la
previgente disciplina è più favorevole di quella attualmente vigente che fa invece
riferimento alla pena edittale (talché il termine ordinario di prescrizione sarebbe
quello relativo alla pena della reclusione da otto a venti anni). Quindi – come
affermato da questa Corte (Cass., sez. III, 28/09/2011 – 11/01/2012, n. 444) –

si ha che i reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativi a sostanze
stupefacenti inserite nelle vecchie tabelle i. e 3 allegate al citato decreto,
commessi prima dell’entrata in vigore della I. 5 dicembre 2005, n. 251, o per i
quali a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, si
prescrivono, ove sia stata ritenuta la circostanza attenuante di cui all’art. 73
comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, nel termine ordinario di dieci anni ed in
quello massimo di quindici anni.
3. Manifestamente inammissibile è invece la censura relativa all’asserito
difetto di motivazione in ordine alla prova dei fatti contestati.
La Corte d’appello – che ha puntualmente motivato le ragioni del
raggiunto convincimento in ordine alla colpevolezza dell’imputato – ha
evidenziato che le testimonianze di Benvenuti Alessandro e di Bianucci
Massimiliano erano attendibili perché precise e concordanti, avendo il teste
Bianucci ammesso di aver acquistato dal Cadeddu, unitamente al Benvenuti,
pastiche di ecstasy. La Corte d’appello ha anche osservato che le dichiarazioni
dei due testi trovavano ulteriore riscontro nella telefonata n.566 del 20.10.2002
nella quale l’imputato affermava di avere disponibilità di pasticche (di ecstasy).
4. Pertanto il ricorso – inammissibile nel resto – va accolto limitatamente
al reato di cui all’art. 73, quinto comma, cit., attinente all’haschish per essere il
reato estinto per prescrizione. L’impugnata sentenza va quindi annullata in parte
qua, quanto al reato suddetto; ciò che comporta altresì l’annullamento della
19017_12 rg.n

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up. 6 dicembre 2012

(prima della riforma del 2006) la reclusione da due a sei anni (e la multa da lire

stessa pronuncia anche quanto alla contestazione attinente all’ecstasy, con rinvio
alla stessa Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per la
rideterminazione della pena In ragione della dichiarata estinzione del reato legato
al primo dal vincolo della continuazione.

P.Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla violazione
attinente all’haschish perché la stessa è estinta per prescrizione; annulla la
predetta sentenza quanto alla contestazione attinente all’ecstasy per la

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

determinazione della pena e rinvia alla corte d’appello di Firenze, altra sezione.

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