Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23059 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23059 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Angileri Gisella, nata a Marsala il 12.6.85
imputata art. 73 T.U. Stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Marsala del 26.3.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il provvedimento impugnato, alla ricorrente, è stata applicata la pena di anni 3
mesi 4 e giorni 20 di reclusione e 2500 C C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U.
309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia rilevato di ufficio
cause di nullità e di inutilizzabilità e non abbia valutato funditus il profilo dell’attribuibilità del
fatto all’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé
sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla
pena “esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione”
(da ult., Sez. Il, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione
sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la

Data Udienza: 28/02/2014

ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

(risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che
ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della
sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129.
Diversamente, (sez. v 15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella
motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita
motivazione” a riguardo.
In realtà, nella specie, la motivazione sviluppata dal G.u.p. è anche più ampia di
quanto sia solito riscontrare per questo tipo di sentenze e, comunque, per quel che attiene al
profilo della responsabilità, è chiaro che la esclusione della eventualità di pronunciare una
sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è fondata sul richiamo alla annotazione del
30.3.10 ed ai relativi allegati redatti dal Comando stazione CC. di Marsala nonché agli ulteriori
atti di P.G. redatti dal Commissariato di Marsala il 9.12.11 ed, infine, all’esito della delega di
indagini del 2.2.12.

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