Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23059 del 26/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23059 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Centorrino Tommaso, n. a Messina il 16/10/1961;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, in data 28/04/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale N. Lettieri, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/04/2012 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la
sentenza del G.u.p. presso il tribunale di Messina di condanna, all’esito di
giudizio abbreviato, di Centorrino Tommaso per avere trasportato all’interno di
autovettura Fiat Punto g. 2.569,3 di eroina pura contenente mg. 51,369 di
diacetilmorfina pari a 1.835 dosi medie singole suddivisa in cinque panetti
destinata ad uso non strettamente personale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore l’imputato.

Data Udienza: 26/04/2013

Con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 521 c.p.p.. Deduce che, a
fronte della imputazione relativa al trasporto di 2.569,3 grammi di eroina pura
contenente 51,369 mg di diacetilmorfina, il giudice di primo grado ha affermato
la responsabilità per il diverso e più grave fatto del trasporto di grammi 2.569,3
di sostanza stupefacente del tipo eroina contenente un totale di principio attivo
di milligrammi 51.369 di diacetilmorfina. Contesta l’argomentazione della corte

relazione a grammi 2.569,3 di eroina avrebbe costituito un mero errore
materiale di trascrizione tenuto conto anche del fatto che, ove ciò fosse stato, si
sarebbe dovuto procedere alla relativa correzione prima della sentenza di primo
grado ovvero comunque prima della decisione di appello. L’indicazione di
milligrammi 51,369 era infatti riportata anche nella richiesta di emissione di
decreto di giudizio immediato, mentre non può condividersi l’ulteriore
argomentazione della corte territoriale secondo cui la segnalata difformità fra
fatto descritto nel capo d’imputazione e fatto per cui è intervenuta condanna non
avrebbe cagionato alcuna lesione del diritto di difesa tanto più considerando che
il giudizio si è celebrato nelle forme del rito abbreviato sul presupposto dunque,
segnalato anche dalla norma di cui all’art. 441, comma 1 c.p.p., laddove lo
stesso esclude l’applicabilità dell’articolo 423 c.p.p., di una scelta processuale
maturata in relazione ad un fatto specificamente contestato.
Con il secondo motivo lamenta la motivazione mancante, illogica e
contraddittoria relativamente alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche e alla determinazione della pena. A fronte del relativo
motivo d’appello, che invocava gli elementi a fondamento della pretesa, la Corte
territoriale ha negato la concessione delle invocate attenuanti generiche senza
specificare il percorso logico giuridico alla base di ciò.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, di ordine processuale, in effetti, la motivazione della
Corte circa una erronea indicazione non ostativa della comprensione della
effettiva quantità contestata appare del tutto corretta; è la stessa correlazione
dei milligrammi di diacetilmorfina con il quantitativo di grammi 2.569,3 di eroina
pura da una parte e di 1.835 dosi medie singole dall’altra a rivelare che, nella
specie, l’indicazione di mg. 51,369 è stata in effetti il frutto di una errata
trascrizione dell’esatto quantitativo di mg. 51.369 del resto risultante, come si
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territoriale secondo cui l’indicazione di milligrammi 51,369 di diacetilmorfina in

attesta in sentenza, dal verbale di arresto e dalla consulenza effettuata sullo
stupefacente; né, proprio In ragione dei dati “rivelatori” dell’eroina pura, rimasta
sempre uniformemente così indicata, e del numero di dosi, tra loro convergenti,
alcun erroneo affidamento poteva crearsi in capo all’imputato. Ne consegue,
dunque, come nessun mutamento del fatto abbiano operato dapprima il
Tribunale e successivamente la Corte, essendo invece il fatto, rimasto sempre
violazione dell’art. 521 c.p.p può essere seriamente lamentata.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso va ricordato che nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (tra le altre, Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e
altri, Rv. 248244); ne consegue che ben può il giudice, come nella specie,
escludere le predette attenuanti valorizzando i precedenti penali; né il ricorrente
ha valorizzato specifici elementi che dovessero condurre ad una diversa
valutazione, essendo dunque rimasto, sul punto, il ricorso, del tutto generico.
5. Il ricorso è pertanto inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo,
ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 aprile 2013

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il Presidente

inalterato, stato erroneamente trascritto nell’imputazione, sì che nessuna

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