Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23057 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23057 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Mazzocato Adriano, n. a Cornuda il 08/07/1948;
De Sanctis Camilli Simone, n. a Roma il 24/01/1966;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, in data 20/04/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/04/2012 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Viterbo di condanna di Mazzocato Adriano e De Sanctis
Camilli Simone alla pena rispettivamente di mesi sei di reclusione e di euro
516,00 di multa per il reato, il primo, di cui all’art. 483 c.p. per avere falsamente
attestato nella domanda di condono edilizio del 10/12/2004 che il manufatto era
ultimato alla data del 20/8/2002 e il secondo di cui all’art. 481 c.p. per avere
falsamente dichiarato, nell’accertamento della proprietà immobiliare urbana, che

Data Udienza: 23/04/2013

il manufatto di cui al capo A) era ultimato, mentre alla data del 18/11/2005 esso
era ancora in esecuzione.
2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.

Con un primo motivo lamentano violazione di legge e contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione stante l’insussistenza del reato di falso.
edilizio del 10/12/2004 il Mazzocato ha segnato, con segno X, la casella
corrispondente allo “stato dei lavori alla data del 31/03/03”, con la dicitura
“parziale”, non avendo dunque affatto dichiarato, come ritenuto dai giudici, la
ultimazione, a tale data, dell’immobile.
Con un secondo motivo viene lamentata l’omessa motivazione con riguardo
all’analisi dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 483 c.p.; si deduce,
tanto più a fronte della nozione di ultimazione di manufatto in caso di condono
come discendente dalla interpretazione giurisprudenziale, e della capacità
cognitiva dell’imputato, che Mazzocato, ha ritenuto, con la realizzazione della
struttura al grezzo e l’apposizione di una copertura fissa in lamiera compressa,
di avere ottemperato alle prescrizioni previste dalla I.n. 326 del 2003. In ogni
caso si deduce la assoluta innocuità della dichiarazione attesa la condotta di
produzione delle fotografie dello stato dei luoghi effettuata dall’imputato in data
14/05/05 in base alle quali i tecnici comunali non potevano essere astrattamente
sviati dalla dichiarazione scritta.
Con un terzo motivo si contesta l’integrazione dell’art. 483 c.p. in caso di
dichiarazione asseritamente falsa contenuta in atto notorio finalizzata
all’ottenimento del condono edilizio. Infatti la P.a., cui compete un decisivo onere
di controllo, non ha nella specie assunto non solo provvedimenti conclusivi
dell’iter avviato con la domanda di condono ma neppure determinazioni
intermedie affetta da inganno senza avere verificato l’intero carteggio.
Con un quarto motivo si lamenta la violazione di legge in relazione all’art.481
c.p. contestato al capo c) stante il fatto che il programma di accatastamento di
un immobile usato dall’imputato presuppone necessariamente la sua ultimazione
non essendo prevista una formalità alternativa di accatastamento per i beni
oggetto di condono non ancora ultimati.
Con un quinto motivo si invoca, a fronte in ogni caso della non manifesta
infondatezza del precedenti motivi, la maturata prescrizione per entrambi i reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

Quanto al reato di cui all’art. 483 c.p. si evidenzia che nella domanda di condono

3. Il primo motivo, che investe in particolare il reato di cui all’art. 483 c.p.
contestato al solo Mazzocato, non è manifestamente infondato a fronte del
contenuto della domanda di condono edilizio, richiamato dalla sentenza
impugnata, ove, se da un lato, come data di ultimazione dei lavori, è stata
indicata quella del 28/02/2002, dall’altro la stessa ultimazione appare, tuttavia,
essere stata indicata, attraverso l’avvenuto contrassegno della casella del
meno, apparente contraddizione tra loro dei dati inseriti. La non manifesta
infondatezza del motivo, senza che, nella specie, ricorrano, sotto altri profili, i
presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p posto che,
mentre il secondo motivo si risolve sostanzialmente nell’attribuire erroneamente
alla non conoscenza della legge efficacia scriminante, il terzo motivo evoca del
tutto impropriamente, a fronte dell’imputazione per il reato di cui all’art. 483
c.p., orientamento giurisprudenziale di questa Corte relativo al diverso reato,
correttamente non contestato nella specie, di cui agli artt. 56 e 480 c.p. (in
particolare, Sez. 5, n. 41205 del 23/09/2002, Di Giuseppe, Rv. 223187 e altre
secondo cui non sussiste il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale
allorché quest’ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false
dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come
atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento
ideologicamente falso), consente a questa Corte di prendere atto della ormai
maturata prescrizione del reato, intervenuta infatti, successivamente alla
sentenza impugnata, in data 10/06/2012.
4. Va invece ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso,
afferente il reato ascritto a De Sanctis Camilli; lo stesso appare infatti generico
laddove non specifica, come sarebbe stato necessario, per quale ragione l’utilizzo
del programma di accatastamento dell’immobile, che, secondo il ricorrente,
presupponeva come sostanzialmente obbligata l’indicazione di avvenuta
ultimazione della struttura, fosse assolutamente indispensabile nella specie pur a
fronte della consapevolezza, correttamente sottolineata dalla sentenza
Impugnata, che una tale ultimazione non ricorreva,
Con riguardo infine al quinto motivo, anche a voler prescindere dalla
Inammissibilità della censura appena ricordata, che di per sé impedirebbe di
prendere cognizione di eventuali cause estintive, va in ogni caso osservato che a
tutt’oggi il reato contestato a De Sanctis Camilli non è prescritto, maturando il
relativo termine solo in data 30/04/2013.

3

modulo, come “parziale” alla data del 31/03/2003 con conseguente, quanto

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei
confronti di Mazzocato Adriano stante l’intervenuta estinzione del reato a lui
ascritto per prescrizione dovendo invece il ricorso essere dichiarato inammissibile
quanto a De Sanctls Camilli, con conseguente condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mazzocato Adriano
perché il reato è estinto per prescrizione; dichiara inammissibile il ricorso di De
Sanctis Camilli Simone che condanna al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013
Il Co
rg.9iglier est.

ammende.

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