Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23056 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23056 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
BRUNETTI MANOLO N. IL 11/01/1982
avverso la sentenza n. 7498/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 21.1.2013 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica,
condannava Brunetti Manolo, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato,
alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui
all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 5.
Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Roma, denunciando l’erronea
applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione
al riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90.
2) Il ricorso del P.G. va dichiarato inammissibile.
2.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal ricorrente, la
circostanza attenuante di cui al comma 5 dell’art.73 DPR 309/90 “può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia
dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove
venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005
n.10211; Cass.sez.4 ,1.6.2005 n.20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito
che “..il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla
norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) Con valutazione argomentata adeguatamente e non affetta da palese illogicità, il
Tribunale ha ritenuto che potesse essere riconosciuta la circostanza attenuante in
considerazione della qualità della sostanza (con particolare riguardo al THC) e delle
modalità dell’azione (attività di spaccio in forma rudimentale).
3) Nelle more della trattazione del ricorso è, peraltro, intervenuta la sentenza della
Corte Costituzionale n.32/2014, depositata il 25.2.2014, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt.4 bis e 4 vicies ter del D.L.30.12.2005 n.272,
convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della L. 21.2.2006 n. 49, perché
adottati in assenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di
conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.
Sicché, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 euro di multa.

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OSSERVA

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che avevano
modificato l’art.73 DPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad applicarsi la
disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi validamente
verificato l’effetto abrogativo.
3.1) Nella fattispecie in esame, essendo contestata la detenzione a fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana, la pena base applicata (pari ad
anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa) corrisponde a quella prevista
edittalmente, sia pure nella misura minima (anche senza il riconoscimento della
circostanza attenuante).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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