Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23056 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23056 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISTITUTO FINANZIARIO PER L’INDUSTRIA EDILIZIA FINANCE SUD
avverso l’ordinanza n. 1/2015 TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del
25/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1.Con provvedimento in data 25.2.2015 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava
inammissibile l’istanza di ammissione al passivo ex L. n. 228/2012 presentata
nell’interesse dell’Istituto Finanziario per l’industria Edilizia Finance Sud s.p.a.,
ritenendo che non potesse trovare applicazione la disciplina di accertamento del
credito ex artt. 58 e 59 d.lgs. 159/2011, trattandosi di procedimento di prevenzione,
iniziato in data anteriore all’entrata in vigore del codice antimafia e per i beni
confiscati -all’ esito dei procedimenti di prevenzione- cui non si applica tale codice,

228/2012.
2. Avverso tale provvedimento l’Istituto Finanziario per l’industria Edilizia Finance Sud s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la ricorrenza dei
vizi di cui agli artt. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione al
combinato disposto di cui agli artt. 58 e 59 del Dlgs. 159/2011 e dell’art. 1 comma
da 194 a 206 della L. 228/2012; in particolare il Tribunale di Caltanissetta ha
ignorato e/o, comunque, non compreso le argomentazioni di diritto

che

sostenevano, e sostengono, l’istanza proposta, avente lo scopo di sollecitare le
opportune statuizioni inerenti la disciplina di accertamento del credito da applicarsi
al caso in esame; tale istanza veniva avanzata da Finance Sud nei termini stabiliti
dall’art. 58, comma quinto, del D.Igs 159/2011, ovvero entro un anno dalla
definitività del sequestro e confisca dei beni in capo all’ Ing. Pietro Di Vincenzo, tra
cui la totalità delle quote del capitale sociale di Cos.e.i. S.r.l. -Costruzioni ed Esercizi
Industriali-, concretizzatasi solo in data 23 gennaio 2014 a seguito di pronuncia
della Corte di Cassazione; la FINANCE Sud non avrebbe potuto proporre prima tale
istanza, non godendo come creditrice dei requisiti richiesti dal comma 198 dell’art. 1
L. 228/2012 e non potendo ad essa essere applicato il termine di cui al comma 199,
neppure con riferimento al comma 205 sempre della suddetta legge; pertanto, l’
istanza di accertamento del credito avanzata dalla ricorrente era ed è, tempestiva e
doveva essere accolta dal Tribunale di Caltanissetta, procedendo alla valutazione di
buona fede dell’istante.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dr. Pasquale Fimiani, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1.Ed invero, non merita alcuna censura il provvedimento impugnato che ha
messo innanzitutto in risalto come non possano trovare applicazione al
procedimento in questione le norme di cui al D.Lvo n. 159/2011, e specificamente
gli art. 58 e 59, in merito all’accertamento dei diritti dei terzi, trattandosi di

1

deve farsi ricorso alla disciplina prevista dai commi da 194 a 206 della L. n.

procedimento iniziato in data anteriore

all’ entrata in vigore del cd. codice

antimafia, in relazione al quale trova applicazione l’art. 117 del medesimo codice,
secondo cui le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei
quali, alla data di entrata in vigore del codice sia già stata formulata proposta di
applicazione della misura di prevenzione.
Tanto precisato, si osserva che correttamente nel provvedimento impugnato è
stato rilevato come, nei casi come quello in esame, in cui non si applica il libro primo
del codice cit. trovano invece applicazione le norme di cui ai commi 194-206 del

quali entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, ovvero per i beni di cui al
comma 194, confiscati in data successiva all’entrata in vigore della presente legge,
entro 180 giorni dal momento in cui la confisca è divenuta definitiva, i titolari dei
crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di
ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha
disposto la confisca.
2.Nel caso di specie la ricorrente, considerando la data in cui è divenuta
definitiva la confisca (23.1.2014), ha proposto richiesta di accertamento del credito
tardivamente, ben oltre i 180 giorni previsti dalla norma e segnatamente in data
20.1.2015.
3.Per quanto concerne, poi, la circostanza, secondo cui la ricorrente non
avrebbe nessuno dei requisiti richiesti dal comma 198 dell’art. 1, sicchè non
potrebbe trovare applicazione la disciplina in questione, ebbene tale circostanza
risulta solo genericamente addotta, senza alcuna indicazione della natura del credito
vantato, non consentendo, quindi, neppure di verificare se la predetta norma non sia
idonea a tutelare anche situazioni diverse da quelle strettamente previste.
2. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno
2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 27.11.2015

D.Lgs. n. 159/2011 e specificamente quelle di cui agli art. 199/1 e 205 in base alle

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