Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23055 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23055 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIA CHEIKH N. IL 12/11/1986
avverso la sentenza n. 6093/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

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Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Torino, in
parziale riforma del decisum di prime cure, reso a seguito di rito
abbreviato, con il quale Dia Giti-leI9 era stato dichiarato responsabile del
reato di cui all’art. 73 co. 1 d.P.R. 309/90, per avere ceduto a Andrea
riconosciuta la circostanza attenuante ex co. 5 del citato art. 73, e
condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha ridotto la pena inflitta ad
anni 1 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
contestando l’eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione alla
concessione dell’attenuante di cui al co. 5;
-che il vaglio di legittimità,

a cui è stata sottoposta l’impugnata

pronuncia, permette di ritenere logica e corretta la argomentazione
motivazionale svolta dal decidente in ordine alla dosimetria della pena: la
Corte territoriale, infatti ha evidenziato di non ravvisare la sussistenza dei
presupposti per la concessione delle attenuanti generiche e per fissare la
sanzione nei minimi edittali, considerando adeguata la riduzione alla
stessa apportata, così da giustificare adeguatamente i limiti
dell’intervento in melius operato;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.

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