Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23055 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23055 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LECCESE PASQUALE N. IL 22/05/1955
DE LORENZO COSIMA N. IL 22/02/1960
LECCESE MARIO N. IL 02/12/1976
LECCESE COSIMO N. IL 02/07/1985
LECCESE LINDA IMMACOLATA N. IL 12/02/1993
avverso l’ordinanza n. 6/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
2‘a.e4,’
lette/se,ite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto in data 9.12.2014 la Corte d’Appello di Lecce rigettava
l’appello e confermava il decreto del Tribunale di Brindisi del
14.10/19.12.2013, che, in parziale accoglimento della proposta avanzata dal
locale Procuratore della Repubblica, disponeva la misura di prevenzione
patrimoniale, mediante confisca di vari beni, tutti compiutamente elencati
(depositi commerciali, abitazioni, autovetture, depositi a risparmio), nei confronti
di Leccese Pasquale, De Lorenzo Cosima (moglie), Leccese Mario, Leccese

1.1. Evidenziavano i giudici di merito che Leccese Pasquale rientrava a pieno
titolo nella categoria dei soggetti indicati nell’art. 4 comma 1 lett. c), D.Lvo
n.159/2011, in relazione all’art. 1 lett. a) e b) stesso decreto, avendo riportato
condanne definitive per delitti di usura, notoriamente generatori di ingenti
profitti; inoltre, nell’ambito del procedimento penale n. 907/04, con decreto del
19.7.2005 il GIP in sede disponeva nei confronti di Leccese Pasquale e De
Lorenzo Cosima il sequestro preventivo – ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 306/92di numerosi beni immobili, tra cui il deposito commerciale e l’abitazione civile
oggetto del presente sequestro di prevenzione, nonché di conti correnti bancari e
postali, libretti al risparmio e polizze assicurative, trattandosi di beni privi di
giustificazione; con provvedimento del 16.10.2007 lo stesso GIP revocava il
sequestro preventivo dei due immobili in questione, stante l’ intervenuta
assoluzione, tra gli altri, di Leccese Pasquale dal delitto di cui agli artt. 81, 110
e 12 quinquies D.L. 306/92
2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione Leccese
Pasquale, De Lorenzo Cosima , Leccese Mario, Leccese Cosimo e Leccese Linda
Immacolata, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma,
lett. b) c.p.p., per l’avvenuta violazione dell’art. 649 c.p.p., limitatamente ai
due beni immobili descritti ai punti 1) e 2) del decreto impugnato, sui quali era
intervenuto sequestro preventivo ex art. 12 sexies L. n. 356/1992,
successivamente revocato con provvedimento del giudice presso il Tribunale di
Brindisi, essendo stati assolti tutti gli imputati dal reato di cui all’art. 12
quinquies; nel caso di specie, occorre verificare se all’accertamento espletato in
sede di sequestro preventivo possa riconoscersi efficacia impeditiva della misura
di prevenzione, all’uopo dovendo richiamarsi i principi di cui alla sentenza della
S.C. n. 20476/2003, circa la preclusione del giudicato che opera con riguardo
agli stessi fatti portati all’attenzione dei due giudici; in particolare, i fatti portati
alla cognizione dei due giudici (penale e di prevenzione) si fondano su un
identico rapporto della G.di F. e nessuna nuova informazione è stata portata
all’attenzione dei giudici della prevenzione; insomma, identico è il contenuto
1

Cosimo e Leccese Linda Immacolata (figli dei primi due).

della cognizione, sicchè vi sussisteva e sussiste un ostacolo radicale ad un
nuovo intervento ablativo di segno positivo.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Pio Gaeta, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.

Lorenzo Cosima, Leccese Mario, Leccese Cosimo e Leccese Linda Immacolata,
terzi interessati nel procedimento di prevenzione, rispetto a Leccese Pasquale,
rientrante nella categoria dei soggetti indicati nell’art. 4 comma 1 lett. c), D.Lvo
n.159/2011 , essi risultano assistiti nella presente procedura dall’avv.to di fiducia
avv.to Vito Epifani che ha provveduto a sottoscrivere nel loro interesse i ricorsi
per cassazione proposti. Tuttavia, dagli atti non si rileva che a tale difensore sia
stata rilasciata procura speciale per la presentazione dei ricorsi in questione ed
all’uopo, con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte, ha
concluso per la dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni nelle parti
riguardanti appunto i predetti ricorrenti, per l’assenza della procura speciale ai
sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.
1.1reccezione del P.G. è fondata, dovendosi all’uopo richiamare il principio
affermato da questa Corte nella sua massima espressione, secondo cui è
inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso il decreto che dispone
la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non
munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen. (Sez. Un,

n. 47239 del

30/10/2014, Rv. 260894). Invero, la procura di cui all’art. 100 cod. proc. pen.
differisce, sia dalla mera nomina di difensore di cui all’art. 96 cod. proc. pen.,
che dalla procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen., necessaria per
determinati atti e deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare
ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla
tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria
l’adozione di formule sacramentali ( Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014,
Scino, Rv. 258332). L’art. 100 cod. proc. pen., in definitiva, rispecchia l’art. 83
cod. proc. civ., come risulta dalla sostanziale identità del testo delle due norme
che, in più punti, coincidono integralmente (dalle modalità di conferimento, al
perdurare del mandato ed ai poteri conferiti al difensore: commi 2 e 3 dell’art.
100 cod. proc. pen., da leggere in raffronto ai commi terzo e quarto dell’art. 83
cod. proc. civ. nonché al tenore dell’art. 84 stesso codice). La procura speciale
di cui all’art. 100 cod. proc. pen. non va confusa, in particolare, con la mera

2

1.Ed invero per quanto concerne i ricorsi proposti nell’interesse di De

nomina di un difensore di fiducia, come avviene per l’imputato, e nella specie si
rileva che i terzi interessati:, soplQ, rt,c/wi.;nAzi;s

limitati, appunto

ad effettuare una nomina di difensorl; che non presenta i caratteri minimi della
procura speciale, non essendo in essa specificati i caratteri dell’attività
processuale da compiere, sicchè it difensore medesimi) non poteva.— proporre
ricorso per cassazione nell’interesse de; predette.
1.1.1.Nella medesima pronuncia n. 47239 del 30/10/2014, le Sez.Un. hanno
altresì affermato il principio, secondo cui “La mancanza della procura speciale ai

difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del
giudice, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta
l’inammissibilità dell’impugnazione”.

Invero, non è possibile sanare il difetto di

rappresentanza in applicazione dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.,
stante l’autosufficienza del dato normativo di cui all’art. 100 cod. proc. pen. e la
conseguente impossibilità di integrarlo con le disposizioni di cui medesimo art.
182, comma secondo, cod. proc. civ., atteso che «i/ sistema penale, anche
quando tratta le questioni legate ad interessi meramente civilistici veicolate nel
processo penale, guardando al giudizio di legittimità si atteggia diversamente
dal rito civile, così da rendere dubbi fenomeni di osmosi interpretativa favoriti
dalla pedissequa applicazione di principi ricavabili dal sistema civile»,

né è

possibile la ratifica ex post della pregressa attività difensiva tramite il successivo
conferimento della procura. Tale interpretazione, inoltre, non si pone in contrasto
con le indicazioni desumibili da pronunzie della Corte Europea dei Diritti Umani,
atteso che non vi è alcuna irragionevole limitazione del diritto di accesso al
giudice nel richiedere da parte del terzo interessato il rilascio di procura speciale
e nell’impossibilità di sanare successivamente il mancato rilascio di tale procura.
2.Passando all’esame del ricorso proposto nell’interesse di Leccese Pasquale in
relazione ai due beni immobili già oggetto di sequestro ex 12 sexies D.L. 306/92,
con successiva revoca, si osserva che la deduzione relativa alla violazione del ne
bis in idem, stante l’assoluzione del predetto dal delitto di cui all’art. 12
quinquies, è inammissibile siccome del tutto generica. Il ricorrente in proposito
invoca i principi affermati da questa Corte, secondo cui la definitività del
provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura
patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992,
costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel
procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, solo se la
decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi
comuni, ma non anche se la stessa attenga a ragioni di mero rito o ad altri

3

sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall’imputato al

momenti di concessione delle misure.

(Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014

Rv. 259453).
2.1. La questione proposta attiene al tema delle interferenze tra la confisca di
prevenzione e quella prevista dall’art. 12 sexies cit., che, pur presentando
evidenti differenze ontologiche e strutturali, come rilevato da questa Corte,
hanno punti in comune, sia dal punto di vista funzionale, in quanto dirette ad
intervenire sui patrimoni ritenuti in via presuntiva illeciti senza necessità di
doverne dimostrare la specifica provenienza da delitti, sia dal punto di vista

presupposto della sproporzione tra redditi e disponibilità, sebbene collegati in un
caso alla pericolosità soggettiva, nell’altro ad una sentenza di condanna.
Su tali aspetti, particolarmente controversi, è intervenuta la giurisprudenza di
questa Corte con una serie di decisioni che, sebbene abbiano escluso che tra le
due tipologie di confisca possa ipotizzarsi un vero e proprio ne bis in idem,
tuttavia, hanno ritenuto prospettabile una sorta di preclusione processuale, come
quella conosciuta nella materia cautelare, che si caratterizza per una minore
stabilità rispetto al giudicato vero e proprio, in quanto è suscettibile di essere
messa in discussione con la sopravvenienza di fatti nuovi (cfr., Sez. 1^, 18
novembre 2008, n. 44332, Araniti; Sez. 1^, 14 novembre 2009, n. 41492,
Caridi; Sez. 6^, 10 dicembre 2010, n. 258, Sollima; Sez. 6^, 27 novembre
2012, n. 47983, D’Alessandro). In ogni caso, secondo tali decisioni questa forma
di preclusione può operare solo in presenza di pronunce aventi ad oggetto i
comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie, come la titolarità dei beni ovvero
la sproporzione tra redditi e disponibilità, dovendo escludersi che la
pregiudizialità possa fondarsi su ragioni processuali, ovvero su presupposti non
comuni, ad esempio sulla esclusione della pericolosità del prevenuto (Sez. 6^,
21 gennaio 2013, n. 872, Barbaro).
2.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è sottratta alla verifica della
presenza di comuni presupposti per le due ipotesi ablatorie, evidenziando
come il provvedimento di dissequestro ai punti 1) e 2) del dispositivo del
decreto emesso dal G.u.p. presso il Tribunale o Brindisi in data 16.10.2007 non
sia entrato nel merito delle questioni comuni alla procedura di prevenzione ed a
quella di sproporzione, avendo il G.u.p. motivato limitatamente alla seguente
circostanza: “difetta agli atti la piena prova che la condotta acquisitiva degli
immobili derivasse dalla finalità di eludere le norme in materia di prevenzione
patrimoniale”, in relazione al fatto che nel procedimento penale di riferimento,

era intervenuta l’assoluzione tra gli altri di Leccese Pasquale.

strutturale, dal momento che entrambe le figure prevedono l’identico

2.2. Tale valutazione non ha costituito oggetto di specifica censura da parte del
ricorrente il quale si è limitato ad invocare genericamente i principi di legittimità
indicati e l’identità del contenuto della cognizione dei due giudici, siccome
basata su uno stesso presupposto, ossia il rapporto della Guardia di Finanza,
senza confrontarsi compiutamente con quanto evidenziato dalla Corte
territoriale, invece, sulla non identità dei presupposti.
Sul punto è sufficiente rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla

atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).
3.1 ricorsi, dunque, vanno dichiarati inammissibili

e ciascun ricorrente va

condannato i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 11.11.2015

decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione,

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