Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23054 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23054 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Mancini Giorgio, n. a Napoli il 13/03/1981;

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 31/05/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’Ambrosio, che ha concluso per

RITENUTO IN

Farro

1. Mancini Giorgio ricorre per cassazione avverso la sentenza del 31/05/2012
con cui il Tribunale di Napoli lo ha condannato alla pena di euro 600,00 di
ammenda per il reato di cui agli artt. 19 e 30 I. n. 394 del 1991 per avere
ancorato un natante a motore all’interno della zona B della riserva integrale
protetta denominata “parco Sommerso” ubicata nelle acque della Gaiola del
Golfo di Napoli senza previa autorizzazione.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la norma dell’art.
19, che elenca in maniera puntuale le attività precluse perché ritenute dannose
per la salvaguardia della fauna acquatica, non vieta affatto l’ancoraggio delle

Data Udienza: 23/04/2013

imbarcazioni all’interno delle aree marine protette; né l’attività istruttoria ha mai
evidenziato la prova della condotta di operata navigazione a motore (vietata dal
comma 3) posto che l’ufficiale esaminato ha riferito di avere controllato il
natante quando era già ancorato nelle acque della Gaiola.

2. Il ricorso va rigettato.
Va precisato che la condotta contestata è quella di avere ancorato e non
condotto a motore il natante. Ciò posto, l’art. 19, comma 3, della I. 6 dicembre
1991, n. 394 vieta in generale, espressamente, nelle aree protette marine, “le
attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente
oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area”; subito dopo lo stesso
comma vieta, in particolare, dalla lett. a) alla lett. f), alcune condotte
espressamente indicate tra cui, alla lett. e), la sola “navigazione a motore”. Ne
consegue che, se anche, come esattamente preteso dal ricorrente, l’ormeggio
del natante non rientra tra tali specifiche condotte, ciò non toglie che possa
rientrare in quelle generalmente vietate di cui alla prima parte laddove si
consideri l’idoneità di una tale condotta, caratterizzata, secondo quanto
riconosciuto anche in ricorso, dall’ancoraggio, a comportare la compromissione
della tutela di legge a fronte della natura di reato di pericolo dell’illecito in
questione (cfr, in tal senso anche Sez. 3, n. 15742 del 21/03/2012, Palma, Rv.
252382).
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013
Il Coigll re est.

esidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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