Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23054 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23054 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Pasquale Daniele, nato a Chieti il 24/01/1991
2. Mirante Manuele, nato a Chieti il 15/11/1990

avverso la sentenza del 13/11/2014 del Corte d’Appello dell’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Loredana Di Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento
dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Chieti del 02/04/2012, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di

1

Data Udienza: 05/05/2016

Daniele Pasquale e Manuele Mirante per il reato continuato di furto aggravato di
una carta bancomat, sottratta il 20/09/2009 dall’autovettura di Daniele Pulcinella
parcheggiata in Chieti in concorso con altre due persone, e di utilizzo indebito
della stessa per acquisti in più esercizi commerciali. La sentenza di primo grado
era riformata con il riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6, e
62-bis cod. pen., equivalenti all’aggravante del numero dei concorrenti, e la
rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione ed € 300 di multa.
Gli imputati ricorrenti deducono:

fissazione dell’udienza preliminare in quanto effettuata presso la Casa comunale
di Chieti senza che gli imputati ritirassero l’atto nei termini; la decisione sarebbe
illegittimamente fondata sulla mancata documentazione delle modalità della
notificazione da parte della difesa, in contrasto con i principi sull’onere della
prova, e sull’assenza dal fascicolo del dibattimento degli atti dell’udienza
preliminare, che non esclude la necessità di verificare la regolarità delle
notificazioni;
2. violazione di legge sull’affermazione di responsabilità; non si sarebbe
tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa in ordine
alla presenza dell’annotazione del codice per il prelievo unitamente alla carta
bancomat, alla via nella quale era parcheggiata l’autovettura, alla possibilità per
gli imputati di notare il portafogli all’interno del veicolo e di entrare nello stesso
senza forzarne la portiera ed al riconoscimento degli imputati stessi presso uno
dei negozi in cui era stata utilizzata la carta, illogicamente definite nella sentenza
impugnata come marginali; la Corte territoriale avrebbe fatto erroneo riferimento
ad ammissioni rese dagli imputati alla persona offesa ed al verbalizzante
Santangelo, i quali si limitavano a riferire di contatti per il risarcimento del
danno;
3.

violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante della

pluralità dei concorrenti; la motivazione della sentenza di primo grado non
conterrebbe alcun riferimento a detta aggravante, da ritenersi pertanto esclusa
in quella sede, essendovi di conseguenza violazione del divieto di reformatio in
pejus nella valutazione della circostanza a fini sanzionatori con la sentenza
impugnata;
4. violazione di legge sulla determinazione della pena; la stessa non sarebbe
motivata, anche con riferimento alla valutazione dei contributi dei singoli
imputati;
5.

ravvisabilità della causa di non punibilità della tenuità del fatto;

rileverebbe a questi fini la mancanza di prova della sottrazione della carta da
parte degli imputati.
2

1. violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullità dell’avviso di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sul rigetto dell’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare sono inammissibili.
I ricorsi sono generici sul punto laddove danno atto di notificazioni eseguite
nelle regolari forme del deposito dell’avviso presso la Casa comunale di Chieti e
dell’invio della relativa raccomandata, non ritirate nei termini previsti per la

sentenza impugnata con riguardo alle censure proposte con l’appello, non
indicano alcuna ragione per cui dette notifiche debbano in concreto essere
ritenute invalide.

2.

I motivi dedotti violazione sull’affermazione di responsabilità degli

imputati sono inammissibili.
Le censure del ricorrente si risolvono in rilievi di merito, non consentiti in
questa sede, sulla valutazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta
irrilevanza delle lamentate contraddittorietà delle dichiarazioni della persona
offesa; peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, considerate dai
giudici di merito marginali solo con riguardo alla precisazione della via ove era
parcheggiata l’autovettura nella quale veniva commesso il furto, mentre sugli
altri aspetti la stessa esistenza delle incongruenze era esclusa nella sentenza
impugnata con argomentazioni anch’esse oggetto di mere osservazioni in fatto
dei ricorrenti. Di fatto sono altresì le doglianze sulle ammissioni degli imputati,
che la Corte territoriale indicava essere state rese al verbalizzante Santangelo ed
alla persona offesa.

3. I motivi dedotti sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante della pluralità
dei concorrenti sono inammissibili.
Le tesi dei ricorrenti, per la quale detta aggravante sarebbe stata
implicitamente esclusa con la sentenza di primo grado, è manifestamente
infondata laddove in quella sentenza, come osservato dalla Corte d’Appello,
l’aggravante era invece evidentemente ritenuta sussistente con la
determinazione della pena-base nella misura propria della fattispecie aggravata
del reato di furto, mentre la mancanza di più specifici riferimenti alla
configurabilità della circostanza trova evidente spiegazione nella natura della
stessa, che la rendeva necessariamente inerente ad un’imputazione formulata
nei termini del concorso dei due imputati con altri due soggetti non identificati.

3

compiuta giacenza, ed a fronte di ciò, come peraltro osservato anche nella

4. I motivi dedotti sulla determinazione della pena sono inammissibili.
La doglianza di omessa valutazione dei contributi dei singoli imputati è
manifestamente infondata a fronte di una valutazione della sentenza impugnata
che, nel richiamo alla congruità della pena inflitta, sottintendeva all’evidenza una
stima di equivalenza degli apporti concorsuali degli imputati; valutazione alla
quale i ricorrenti non oppongono specifici rilievi in senso contrario.

5. Sono infine inammissibili i motivi dedotti sulla ravvisabilità della causa di

La relativa deduzione è proposta in termini generici, se non nell’argomento
in fatto sulla mancanza di prova in ordine alla sottrazione della carta bancomat
da parte degli imputati, peraltro superato dalle precedenti considerazioni in
ordine all’affermazione di responsabilità per i reati contestati.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 05/05/2016

non punibilità della tenuità del fatto.

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