Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23052 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23052 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIURINO CIRO N. IL 15/02/1951
avverso la sentenza n. 1727/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 17.9.2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, emessa in data 27.7.2009, con
la quale Maiurino Ciro, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
con criterio di equivalenza e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, era stato
condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di
cui all’art.171 ter comma 1 lett.c) e 2 lett.a) L.633/1941 (capo a) e 648 cpv. c.p. (capo
b), unificati sotto il vincolo della continuazione..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il
vizio di motivazione in ordine alla omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento ex
art.129 c.p.p.
2) Il ricorso è generico e, per di più, manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alle risultanze
processuali dalle quali emergeva, senza dubbio alcuno, la responsabilità dell’imputato
in ordine ai reati ascritti.
Il ricorrente, prescindendo completamente dalla motivazione della sentenza
impugnata, si limita genericamente a dolersi della mancata applicazione dell’art.129
c.p.p.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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